Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa alla luce del d.l. 223/2006, del d.l. 7/2007 e della normativa regionale in materia

  • Categoria: Regolamenti
  • Data di ultima modifica: 04.11.13

Scheda di dettaglio

IL CONSIGLIO COMUNALE Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Melissano ha avviato da tempo un percorso di semplificazione amministrativa attraverso l’istituzione e la valorizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive; Considerato che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell’Amministrazione locale anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;
Considerato in particolare che con l’approvazione del il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006) e della legge 4 agosto 2006, n. 248 “Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, s.o. n. 183) vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondate sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l’eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese;
Considerato che con le medesime disposizioni si ritengono incompatibili con l’ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa i seguenti limiti:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Dato atto che le disposizioni del D.L. 223/2006 obbligano i Comuni ad adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale;
Considerato che analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi;
Considerato che detto decreto-legge, come convertito in legge, contiene numerose disposizioni innovative in merito alle modalità di disciplina delle attività commerciali ed in generale delle attività produttive di beni e servizi con particolare riferimento all’art. 3 dello stesso che recita: “1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare; d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti; f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. 2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. 4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.”.
Considerato che il comma 1 del citato art. 3 si riferisce espressamente alle attività di cui al dlgs 114/1998 ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
Considerato che il comma 3 del citato art. 3 prevede l’abrogazione delle norme nazionali in contrasto con le specifiche disposizioni dello stesso comma 1;
Considerato che il comma 4 del citato art. 3 prevede l’obbligo di adeguamento non solo alle disposizioni ma anche ai principi contenuti nel decreto legge entro il 1 gennaio 2007 da parte delle regioni e degli enti locali ciascuno per quanto attiene alle proprie competenze;
Considerato che fra i principi del decreto legge vanno annoverati quelli espressamente richiamati dall’art. 3 nonchè quelli esplicitati nell’art. 1: “Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro”
Considerata la necessità e l’opportunità di dettare disposizioni di prima attuazione al fine di adeguare la normativa comunale alle nuove disposizioni in materia e, soprattutto, ai principi di liberalizzazione, semplificazione ed eliminazione delle barriere di accesso al mercato da parte delle imprese contenuti nelle disposizioni del decreto-legge;
Ritenuto incompatibile con i principi del decreto legge una regolamentazione delle attività produttive (anche diverse da quelle di cui al comma 1 dell’art. 3 del decreto legge citato) che preveda barriere di accesso al mercato e limitazioni amministrative consistenti in distanze, parametri numerici o altri analoghi contingenti diretti alla protezione economica del mercato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007 nell’ambito della quale è stata attuata una seconda fase di misure di liberalizzazione e di semplificazione ancor più impattante ed articolata in più interventi (decreto-legge di immediata attuazione, disegno di legge di riforma, emendamenti a disegni di legge pendenti in Parlamento);
Considerato che tale deliberazione contiene anche l’approvazione di misure urgenti poi confluite nel Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” (GU n. 26 del 1-2-2007), testo in vigore dal 2 febbraio 2007;
Visto in particolare l’art. 10 del decreto-legge che dispone: “ ....2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. ...... 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5”;
Dato atto che tale disposizione determina l’immediata liberalizzazione delle attività di acconciatore ed estetista fermi restando i requisiti professionali ed igienico-sanitari;
Tutto ciò premesso e considerato e preso atto che allo stato attuale le attività economiche soggette a regolamentazione comunale che possono essere rilevanti ai fini dell’applicazione dei principi contenuti nel decreto sono:
- attività di vendita di quotidiani e periodici
- distributori di carburante
- farmacie
- estetisti
- acconciatori
- esercizi di somministrazione
- esercizi di vicinato
- medie strutture di vendita
- grandi strutture di vendita
- forme speciali di vendita
- commercio su aree pubbliche
Considerato che talune di queste attività (farmacie, distributori di carburanti, grandi strutture di vendita) non possono essere regolamentate dall’Amministrazione comunale in mancanza di un provvedimento legislativo regionale di adeguamento;
Considerato che talune delle citate attività (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita) non prevedono, in base alla legislazione nazionale e regionale elementi di contrasto con le previsioni del d.l. 223/2006;
Ritenuto inoltre opportuno fornire alcune indicazioni interpretative in merito alle disposizioni del decreto legge 223/2006 come convertito nella legge 248/2006 al fine di evitare interpretazioni diversificate e non coerenti da parte dei vari uffici e dei cittadini;
Considerato che con le disposizioni del Decreto-Legge i Comuni sono obbligati ad adeguare le proprie disposizioni alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal Governo nel citato atto e che analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto l’art. 29, comma 2, della legge 241/1990 il quale dispone: “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”;
Preso atto che dalle osservazioni emerse dal confronto con le associazioni di categoria e con le parti sociali;
Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del SUAP espresso in data 04.07.2007 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE
con n° 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti,

DELIBERA
- di approvare l’allegato 1 contenente “Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa alla luce del d.l. 223/2006, del d.l. 7/2007 e della normativa regionale in materia” quale parte integrante del presente atto
IL CONSIGLIO COMUNALE

con n° 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti,

DELIBERA altresì
- di considerare non più vigente la disciplina comunale di regolamentazione delle attività produttive in contrasto con quanto previsto nel presente atto e pertanto, indirettamente, con la disciplina regionale, nazionale e comunitaria citata nello stesso;

Allegato 1
Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa alla luce del d.l. 223/2006, del d.l. 7/2007 e della normativa regionale in materia

• LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELL’ACCONCIATURA
Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174 è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

• LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELL’ESTETICA
Le attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

• LIBERALIZZAZIONE DELLA CONSUMAZIONE SUL POSTO IN ESERCIZI DI VICINATO
E’ soppresso il divieto del consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L’attività può essere avviata senza la necessità di autorizzazioni, comunicazioni, permessi e nulla-osta fermi restando i requisiti igienici e gli eventuali obblighi di notifica ai sensi del reg. Ce 852/2004. Sono inoltre fatte salve le previsioni del vigente regolamento comunale di igiene.
Si intende per:
Esercizio di vicinato: l’attività economica, anche di natura non commerciale (es. artigiana) che abbia presentato comunicazione di avvio di attività ai sensi dell’art. 7 del dlgs 114/1998. Ai fini del presente atto l’esercizio di vicinato “non commerciale” potrà vendere per il consumo sul posto i prodotti di gastronomia come successivamente definiti anche se non oggetto della comunicazione di cui all’art. 7 del dlgs 114/1998 in quanto prodotti presso l’esercizio;
Prodotti di gastronomia: panini, pizzette, tramezzini, focaccia, sandwich, toast, salumi, formaggi, pizze, gelati ed altri analoghi prodotti a condizione che non richiedano operazioni di cucinatura, fatta eccezione per il semplice riscaldamento anche mediante forno a microonde; primi e secondi piatti precotti; altri prodotti che possono farsi rientrare nella definizione normativa in base alla comune esperienza anche in considerazione delle tradizioni locali o etniche. Spetta all’amministrazione la dimostrazione della non appartenenza di un determinato prodotto ai “prodotti di gastronomia” ai fini della contestazione di eventuali illeciti amministrativi. I soggetti abilitati alla vendita per il consumo immediato di prodotti di gastronomia possono vendere per il medesimo fine anche i prodotti necessari alla corretta fruizione dei prodotti di gastronomia (acqua, bibite, dessert ecc...).
Locali dell’azienda: tutti gli spazi a disposizione dell’azienda, a qualunque titolo, sia su area privata che su area pubblica purchè all’interno dell’esercizio o su pertinenze anche esterne.
Arredi dell’azienda: tutti gli arredi utili per la migliore fruizione dei prodotti consumabili sul posto ivi compresi tavoli, sedie, suppellettili ecc...
Somministrazione assistita: Attività materiale consistente nel servizio al tavolo del cliente. A tal fine il gestore dovrà limitarsi alla consegna dei prodotti al banco e non potrà svolgere funzioni di servizio mediante menu’ o altro servizio assistito. Sono esclusi dal divieto i servizi di assistenza a soggetti portatori di handicap, donne in gravidanza, anziani e minori di età inferiore ai 14 anni.

• LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI
L’attività di vendita di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 170/2001 non è più soggetta ai limiti e restrizioni consistenti in:
- rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
Si devono considerare pertanto superati, dalla data di approvazione del presente atto:
- le distanze fra esercizi similari o da altre attività economiche
- la zonizzazione comunale in materia.
Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell’avvio delle attività in oggetto (sia nella forma del punto esclusivo che nella forma del punto non esclusivo) della dichiarazione di inizio di attività ad efficacia immediata.

  • Data di inserimento: 06.10.09

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