Disciplina transitoria in materia di rilascio di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Rideterminazione parametri.

  • Categoria: Regolamenti
  • Data di ultima modifica: 04.11.13

Scheda di dettaglio

CITTA’ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 301
DEL 07.12.2007
OGGETTO: Disciplina transitoria in materia di rilascio di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Rideterminazione parametri.
• PREMESSO che l'entrata in vigore della legge 25 agosto 1991 n. 287, concernente la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ha reso inapplicabile la pianificazione di settore adottata in base alla precedente normativa, aprendo, di fatto, una fase di immobilismo e vuoto amministrativo;
• VISTO il D.P.R. 13 dicembre 1995, che assegna alle Regioni l'individuazione dei criteri e dei parametri per la determinazione periodica del numero delle autorizzazioni rilasciabili in corrispondenza di ciascuno dei quattro tipi di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
• VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 830 del 7 marzo 1997 con la quale si rappresenta alle Amministrazioni Comunali, che, allo stato e fino all'entrata in vigore del Regolamento della legge n. 287/91, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 della legge n. 287/91 è rilasciata dai Sindaci, così come prescrive la legge n. 25 del 05/01/1996 art. 2 "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia", previa fissazione da parte degli stessi di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto conto del reddito della popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico;
• RILEVATO che, anche in presenza di norma cogente contenuta nell'art. 117 della Costituzione, come riformulato dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, che ha attribuito la potestà legislativa in materia di "Polizia Amministrativa" alla Regione, quest’ultima, per il Settore dei Pubblici Esercizi, non ha assunto concrete iniziative legislative e/o regolamentari se non quelle diramate con il precitato atto di Giunta Regionale n. 830/97 che delega ai Comuni tutte le funzioni circa la determinazione ed organizzazione della materia dei Pubblici Esercizi;
• CONSIDERATO che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell’Amministrazione locale anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;
• CONSIDERATO in particolare che con l’approvazione della legge 4 agosto 2006, n. 248 “Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondate sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l’eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese;
• CONSIDERATO che dette norme, contengono numerose disposizioni innovative in merito alle modalità di disciplina delle attività commerciali ed in generale delle attività produttive di beni e servizi con particolare riferimento all’art. 3 dello stesso che recita:
“ Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
I. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
II. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
III. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007”.
• CONSIDERATO che il comma 1 del citato art. 3 si riferisce espressamente alle attività di cui al D.Lgs. 114/1998 ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
• CONSIDERATO che il comma 3 del citato art. 3 prevede l’abrogazione delle norme nazionali in contrasto con le specifiche disposizioni dello stesso comma 1;
• CONSIDERATO che il comma 4 del citato art. 3 prevede l’obbligo di adeguamento non solo alle disposizioni ma anche ai principi contenuti nel decreto legge entro il 1 gennaio 2007 da parte delle regioni e degli enti locali ciascuno per quanto attiene alle proprie competenze;
• CONSIDERATO che fra i principi del decreto legge vanno annoverati quelli espressamente richiamati dall’art. 3 nonché quelli esplicitati nell’art. 1: “Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro”;
• CONSIDERATO che il Regolamento Regionale 10 gennaio 2006, n. 2 “Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria” prevede all’art.13, comma 2, che gli impianti di distribuzione dei carburanti possono essere dotati, fra l’altro, di attività di somministrazione di alimenti e bevande e che tali attività sono consentite in deroga alle norme di settore;
• TENUTO CONTO che la Circolare esplicativa, in merito ai contenuti del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006 ribadisce all’Art. 3, comma 1 " Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (..)". La parte preliminare dell’articolo individua le finalità del provvedimento con riferimento alla distribuzione commerciale, i principi costituzionali a garanzia dell’intervento e l’ambito della materia interessata. Gli obiettivi del provvedimento sono quelli di garantire un regime di libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale. In tal senso vengono richiamate le fonti costituzionali della potestà legislativa dello Stato, ossia la "tutela della concorrenza" e la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".
• RILEVATO che l’art. 3, comma 1, lett. a), fa salvi i requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare e quello della somministrazione di alimenti e bevande. Ciò significa che ai fini dell’accesso all’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare e all’attività di somministrazione di alimenti e bevande il possesso dei requisiti professionali resta obbligatorio. Trattasi, in base alle norme attualmente vigenti, dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 5, lettere a) e b), del d. lgs. n. 114, per l’avvio dell’attività di vendita nel settore alimentare e di quelli previsti dall’art. 2, comma 2, lettera c), con esclusione ovviamente dell’esame, e dall’art. 2, comma 3, con esclusivo riferimento alla pratica commerciale, della legge n. 287, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per effetto delle nuove disposizioni la verifica del possesso e della validità dei requisiti professionali ai fini dell’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è competenza dei Comuni, ai quali, pertanto, spetta l’onere di attivare tutte le procedure necessarie alla verifica secondo le disposizioni vigenti, in caso di istanze, dichiarazioni di inizio di attività o comunicazioni che riguardino il settore della somministrazione di alimenti e bevande. spetta, altresì, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2, comma 4, della legge n. 287 ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. L’art. 3, comma 1, lett. b) "(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio (..)". La disposizione sancisce l’incompatibilità con il principio di tutela della concorrenza della prescrizione del rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizi. Di conseguenza, con riferimento alle attività commerciali di vendita e di somministrazione, oggetto della norma, non sono ammissibili previsioni normative o programmazioni che stabiliscano un vincolo fondato sulla distanza fra gli esercizi;
• RILEVATO che, in mancanza di una programmazione regionale, il Comune di Melissano deve provvedere ad una programmazione dei parametri, in quanto, il settore della somministrazione, in questi ultimi anni è stato interessato da diversi subingressi, trasferimenti e interventi di ammodernamento. Le imprese del settore, infatti, al fine di migliorare l’efficienza complessiva dell’attività, di qualificare l’offerta dei servizi resi alla clientela hanno, fra l’altro, implementato presso le proprie unità locali, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, facendo di fatto esaurire le autorizzazioni concedibili sia per la tipologia A) che per la tipologia B), fermo restando che, le uniche autorizzazioni rilasciabili per attività di somministrazione di alimenti e bevande sono quelle per gli impianti di distribuzione carburanti, in quanto in deroga alle norme di settore;
• CONSIDERATO che tale contesto normativo consente ai Comuni di dotarsi di adeguati strumenti di programmazione, nell'intento di evitare ripercussioni negative sul mercato del lavoro, con conseguenti implicazioni dannose per l'economia in generale;
• RITENUTO necessario programmare attraverso parametri qualitativi, tutelando e garantendo così nel miglior modo possibile, l'interesse dei consumatori, guardando, soprattutto, all'evolversi del sistema di vita e delle modalità dei consumi extra-domestici. Tale “nuova concezione” di parametri si pone come principio fondante della libertà di iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione, ha inoltre lo scopo di dare nuova linfa al mercato del lavoro, permettendo l'inserimento nello stesso di nuove imprenditorialità, soprattutto giovanili, senza dover assoggettare le nuove aperture all'onere, non certo lieve, dell'acquisto di attività già esistenti, come di norma avviene in un regime di blocco di nuove autorizzazioni.
• VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248 “Conversione del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223”, che, con l’art. 11 ha disposto la soppressione delle commissioni istituite dall’art. 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
• Preso atto che, la presente disciplina in materia di rilascio di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rideterminazione dei parametri, è stata comunicata alle associazioni di categoria e alle parti sociali, per eventuali osservazioni in merito;
• Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;
• Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;
• VISTA la legge n. 287/91;
• VISTA la legge n. 25 del 5/1/1991;
• VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
• Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A
• Che l’attuale zonizzazione relativa alla programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve intendersi superata in quanto incompatibile con le prescrizioni del decreto legge 223/2006 convertito con legge 248/2006 e pertanto il territorio comunale è suddiviso in un’unica zona ai fini del rilascio di autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazioni di alimenti e bevande;
• di approvare l’allegato 1 contenente “Adeguamento della normativa comunale in materia di somministrazione di alimenti e bevande ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa alla luce dei principi e delle disposizioni del d.l. 223/2006 convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248 e del d.l. 7/2007 convertito nella Legge 2 aprile 2007, n. 40 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", quale parte integrante del presente atto;
• di considerare non più vigente la disciplina comunale di regolamentazione delle attività produttive in contrasto con quanto previsto nel presente atto e pertanto, indirettamente, con la disciplina regionale, nazionale e comunitaria citata nello stesso;










Allegato 1
Adeguamento della normativa comunale in materia di somministrazione di alimenti e bevande ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa alla luce dei principi e delle disposizioni del d.l. 223/2006 convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248 e del d.l. 7/2007 convertito nella Legge 2 aprile 2007, n. 40
Art. 1 – Principi generali
1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 della Costituzione.
2. La regolamentazione comunale è diretta al contemperamento dell’interesse dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità anche stagionali del territorio.
3. L’Amministrazione comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua criteri di preferenzialità a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.
4. Le norme del presente atto che prevedono limiti e vincoli all’attività economica di somministrazione devono essere interpretate in senso restrittivo e, in caso di dubbio, nel senso più favorevole all’interessato.

Art. 2 – Zonizzazione
1. Ai fini dei presenti criteri il territorio comunale è così definito:
Comune Zonizzazione
Comune di Melissano
Zona 1) Centro Abitato come delimitato ai sensi del Codice della Strada.


2. Le zonizzazioni sono riportate nella planimetria allegata al presente atto.
Art. 3 – Programmazione comunale
1. Ai fini dell’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione comunale l’Amministrazione prevede l’adozione di criteri di qualità secondo le disposizioni di seguito riportate:
a) Gli interessati devono presentare dichiarazione di inizio di attività autocertificando il possesso dei requisiti di cui all’allegato A del presente atto attestando il possesso del punteggio minimo di accesso di cui all’allegato B del presente atto;
b) possono iniziare l’attività immediatamente dalla data di presentazione della dichiarazione ferme restando le ulteriori procedure previste dalla normativa di settore (es. notifica reg. CEE 852/2004);
c) devono garantire in ogni momento il rispetto del punteggio minimo di accesso di cui all’allegato B del presente atto;
d) i requisiti di cui all’allegato B devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell’attività;
e) Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 25 agosto 1991 n. 287 e precisamente dall’art. 2, comma 3 e art. 3, comma 7. Non devono sussistere nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.05.21965, n., 575 (antimafia) (1);
(1) Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio,
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n, 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Inoltre, relativamente al locale dell’esercizio, devono aver rispettato:
i regolamenti locali di polizia urbana;
i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria;
i regolamenti edilizi;
le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.

3. Relativamente alle attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto e quelle non tenute al rispetto dei punteggi minimi ai sensi del successivo comma, quindi l’obbligo del rispetto dei punteggi minimi non si applica:
a) in caso di subingresso senza modifiche dei locali;
b) in caso di trasferimento non dovuto a sfratto per morosità;
c) in caso di variazioni non significative dei locali e/o delle attrezzature.
4. Sono tenute al rispetto dei punteggi minimi di cui al presente atto, da dimostrare mediante dichiarazione di inizio di attività da presentarsi preventivamente allo svolgimento delle attività stesse:
a) l’avvio di nuove attività ivi compreso l’ampliamento di attività conseguente alla possibilità di somministrazioni ad una cerchia più ampia di soggetti (es. circoli, strutture ricettive, agriturismi ecc...);
b)le variazioni essenziali dell’attività e/o delle attrezzature;
c) la sospensione dell’attività per un periodo superiore ai 6 mesi
5. Ai sensi del presente articolo per variazioni essenziali si intendono le variazioni che siano rilevanti ai sensi e per gli effetti del reg. CE 852/2004.
Art. 4 – Decadenza speciale
1. Nel caso in cui, nell’esercizio dell’attività, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo di cui all’allegato B del presente atto l’Amministrazione procede:
a) a comunicare l’avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all’interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni per l’adeguamento;
b) a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato;
2. Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla legge 25 agosto 1991 n. 287, concernente la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l’Amministrazione richiederà la presentazione, anche con periodicità predefinita (es. ogni anno, ogni sei mesi ecc...) di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti anche di carattere fiscale.
Art. 5 – Rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla vigente normativa che disciplina il settore disciplina in materia.

ALLEGATO A
Criteri di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
N. Criteri soggettivi Punteggio
1 Aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale ................
Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all’eventuale preposto 5
2 Avere esercitato in proprio attività di produzione, preparazione, somministrazione, ecc. di alimenti e bevande;
Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all’eventuale preposto 3
3 Essere stato iscritto al REC, avendo esercitato l’attività di ........... (diversa dal settore alimentare)
Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all’eventuale preposto 1
4 Attestato di qualifica di partecipazione a corsi professionalizzanti nel settore alimentare organizzati da organizzazioni di categoria o enti pubblici o soggetti autorizzati - Punteggio assegnato per ogni addetto 3
5 Presenza di un delegato alla somministrazione specificamente preposto al solo esercizio interessato 5
6 Adozione di contratti di lavoro subordinato, anche stagionale, a tempo indeterminato
Punteggio assegnato per ogni dipendente in servizio 3
7 Assunzione di personale disoccupato da almeno 24 mesi con obbligo di formazione professionale entro 12 mesi dalla data di assunzione
Punteggio assegnato per 48 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione se l’assunzione è avvenuta nei 12 mesi precedenti ovvero avverrà entro i 6 mesi successivi 6
8 Assunzione di personale portatore di handicap con obbligo di formazione professionale entro 12 mesi dalla data di assunzione
Punteggio assegnato per 48 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione se l’assunzione è avvenuta nei 12 mesi precedenti ovvero avverrà entro i 6 mesi successivi 8
9 Mancata irrogazione di sanzioni amministrative di competenza comunale nell’esercizio dell’attività (per sanzioni riguardanti la società e/o i legali rappresentanti)
Punteggio assegnato in assenza di provvedimenti a carico nei 365 giorni precedenti 4
10 Applicazione di ordinanze--ingiunzione o ordinanze di adeguamento igienico-sanitario relative all’esercizio dell’attività (per provvedimenti riguardanti la società e/o i legali rappresentanti)
Il punteggio sarà sottratto per ogni provvedimento a carico nei 365 giorni precedenti - 4
11 Conoscenza di almeno una lingua straniera attestata da titoli di studio diversi da quelli della scuola dell’obbligo o da corsi di specializzazione da parte del titolare, soci o dipendenti. Punteggio assegnato per ogni lingua straniera conosciuta da ciascun soggetto (titolare, socio o dipendente) 3

N. Criteri oggettivi Punteggio
1 Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere (con almeno 20 posti a sedere) 10
2 Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal locale di P.E. non più di 50 mt. (ogni posto).Punteggio assegnato per ogni posto auto fino la massimo di 7 punti 1
3 Servizi igienici a disposizione dei clienti nel numero di 1 per uomini e 1 per donna ogni 50 posti a sedere ovvero in misura inferiore ma adeguati alla normativa sulle barriere architettoniche 5
4 Immobili adeguati alla normativa per portatori di handicap, se l’adeguamento non è già prescritto dalla normativa o da un provvedimento dell’autorità (esclusi i servizi igienici) 10
5 Aria condizionata e riscaldamento nel locale di somministrazione 2
6 Adesione alle iniziative di valorizzazione del territorio comunale organizzate o patrocinate formalmente dall’Amministrazione comunale (es. centro commerciale naturale) 5
7 Insonorizzazione dei locali (certificata da un tecnico abilitato) 4
8 Esercizi che si insediano nelle zone classificate “P.E.E.P.” e “P.I.P.” 10

N. Altri criteri Punteggio
1 Adesione formale alle iniziative promozionali da parte di Enti Locali/Associazioni di categoria/Enti Fieristici, ecc…. 15
2 Somministrazione di menu’ per celiaci e diabetici 8
3 Apertura di almeno 330 giorni/anno 9
4 Apertura per almeno 25 giorni nel mese di agosto 5
5 Apertura giornaliera di almeno 10 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura) 3
6 Apertura giornaliera di almeno 16 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura) 9
7 Apertura nel periodo ottobre-marzo per almeno 160 giorni (con apertura giornaliera di almeno 10 ore) 9

ALLEGATO B
Limite di punteggio dei criteri di qualità

Per ciascuna delle tipologie di criteri (soggettivi, oggettivi, altri criteri) deve essere garantito il rispetto del punteggio minimo qui di seguito riportato:

Comune Punteggi minimi
Comune di Melissano Zona 1)
Criteri soggettivi 15 punti
Criteri oggettivi 15 punti
Altri criteri 10 punti


Nel caso di imprese individuali il punteggio relativo ai criteri soggettivi potrà essere ottenuto con riferimento ai criteri oggettivi e/o agli altri criteri come nella soluzione 1, nella soluzione 2 o in soluzioni intermedie a queste (es. soluzione 3):

Esempio
Criterio generale:
Criteri soggettivi 15 punti
Criteri oggettivi 15 punti
Altri criteri 10 punti

Soluzione 1:
Criteri soggettivi 0 punti
Criteri oggettivi 30 punti
Altri criteri 10 punti

Soluzione 2:
Criteri soggettivi 0 punti
Criteri oggettivi 15 punti
Altri criteri 25 punti

Soluzione 3:
Criteri soggettivi 5 punti
Criteri oggettivi 20 punti
Altri criteri 15 punti







  • Data di inserimento: 06.10.09

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