Disposizioni di immediata applicazione delle modifiche alla legge 241/1990 relativamente alla gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (D.I.A. ad efficacia immediata).

  • Categoria: Regolamenti
  • Data di ultima modifica: 04.11.13

Scheda di dettaglio

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge 11 febbraio 2005, n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”;

VISTO il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” ed in particolare l’art. 3 del D.L. con il quale viene introdotta una nuova disciplina dell’art. 19 della legge 241/1990;

CONSIDERATO che con le modifiche apportate dal D.L. 35/2005 viene dettata una disciplina amministrativa meno semplificata e più restrittiva del campo di applicazione della DIA, che prevede un ampio campo di esclusione ed una efficacia differita della stessa (decorsi 30 giorni), introducendo poi un doppio obbligo di comunicazione (30 giorni prima ed al momento di inizio dell’attività);

CONSIDERATO inoltre che le modifiche apportate sia dalla legge 15/2005 che dal decreto-legge 35/2005 non sono immediatamente applicabili in virtù di quanto previsto dall’art. 29, comma 2, della legge 241/1990 così come modificata dalla stessa legge 15/2005;

VISTO l’art. 22 della stessa legge 15/2005 che prevede: “Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge”;

CONSIDERATO che è opportuno adottare un regime più favorevole agli interessati senza che ciò determini una lesione degli interessi pubblici e fermo restando il potere di vigilanza e controllo delle autorità preposte;

VISTO l’art. 117 della Costituzione il quale dispone “I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite“;

VISTO l’art. 29, comma 2, della legge 241/1990 il quale dispone: “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”;

RITENUTO opportuno, con riferimento alle modifiche introdotte con la legge 15/2005 prevedere l’applicazione ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico, dell’istituto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui al nuovo art. 10 bis della legge 241/1990;

VISTA la necessità di coordinare l’istituto di cui all’art. 10 bis con la previsione della conferenza di servizi in caso di parere negativo di cui al DPR 447/1998 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, definire delle procedure e dei criteri omogenei per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo che recepiscano e disciplinino conformemente ai principi di efficacia, efficienza, economicità e pubblicità i procedimenti di competenza comunale alla luce delle riforme contenute negli atti citati;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);

DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME, palese e favorevole;


DELIBERA


- DI APPROVARE l’allegato A contenente “Disposizioni di immediata applicazione delle modifiche alla legge 241/1990 relativamente alla gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive” quale parte integrante del presente atto;

- DI DICHIARARE applicabili gli istituti di semplificazione più favorevoli all’interessato relativamente a tutti i procedimenti in corso tra cui si stabilisce la DIA ad efficacia immediata per i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di approvazione del presente atto.































Allegato A

Disposizioni di immediata applicazione delle modifiche alla legge 241/1990 relativamente alla
gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive


ART. 1 - DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA’

1. Per i procedimenti amministrativi di competenza comunale non si applica la disposizione di cui all’art. 19 della legge 241/1990 così come modificata dal D.L. 35/2005.
2. Nei casi in cui, ai sensi della legislazione vigente, l'esercizio di un'attività privata è subordinato al rilascio di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta e altro atto amministrativo di consenso, comunque denominato, l'atto amministrativo previsto è sostituito con la denuncia di inizio dell'attività da parte dell'interessato.
3. La denuncia di inizio di attività non si applica, salvo che ciò sia previsto dalla normativa nazionale o regionale:
a) nei casi in cui il rilascio dell'atto amministrativo di consenso è subordinato alla sussistenza di presupposti e requisiti, il cui accertamento comporta valutazioni discrezionali, anche tecniche, da parte dell'amministrazione
b) nei casi in cui è previsto un limite o un contingente complessivo in rapporto all'attività da consentire
c) per i permessi a costruire;
d) per i nulla-osta e vincoli di natura urbanistico - edilizia.
4. Nella denuncia è attestata, da parte dell'interessato, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, con l'eventuale autocertificazione dell'esperimento delle prove effettuate per la verifica dei presupposti e dei requisiti medesimi. Entro 60 giorni dal ricevimento, l'amministrazione comunale, anche per il tramite degli enti esterni competenti per materia, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti e dispone, ove occorra, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, con provvedimento motivato e notificato all'interessato entro il medesimo termine.
5. Qualora sia possibile, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può provvedere a conformare l'attività alla normativa vigente. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine l'amministrazione provvede alla verifica e dispone definitivamente in merito alla prosecuzione dell'attività. Trascorsi i 30 giorni di cui al precedente comma senza che l'amministrazione abbia provveduto, l'interessato può proseguire l'attività.
6. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni da parte dell'interessato.
7. La presentazione della denuncia di inizio di attività non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo equivale, a tutti gli effetti di legge, a mancata presentazione della denuncia ed è dichiarata irricevibile da parte dell’ufficio competente.

ART. 2 - PREAVVISO DI RIGETTO E CONFERENZA DI SERVIZI

1. Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza dello Sportello Unico SUAP, escluse le procedure di DIA, comunicazione o analoghe procedure a carattere non autorizzatorio, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione dell’atto conclusivo del procedimento a carattere negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda a seguito del parere negativo di uno o più enti ed uffici ovvero in base alle risultanze dell’istruttoria accertate d’ufficio.
2. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti:
a) hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, tendenti a dimostrare l’illegittimità dell’eventuale diniego nonché gli altri elementi utili al superamento della pronuncia negativa;
b) hanno il diritto di richiedere la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 4 del DPR 447/1998.
3. In relazione a quanto previsto al comma 2 lett. a) del presente articolo:
1) le osservazioni scritte ed documenti devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione. La comunicazione di preavviso di rigetto è validamente comunicata all’interessato, con riferimento ai recapiti indicati nella domanda unica e/o nella documentazione allegata, anche mediante email, telefax, sms ecc…, direttamente all’interessato presso l’indirizzo della propria residenza; direttamente all’interessato presso l’indirizzo della impresa; ai tecnici ed esperti incaricati presso lo studio od al recapito i telefax indicato; agli indirizzi di posta elettronica ed ai recapiti cellulari indicati.
2) la presentazione di osservazioni e documenti interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere ex novo dalla data di presentazione degli stessi.
3) in caso di presentazione di osservazioni o documenti il SUAP acquisisce dagli uffici ed enti competenti il parere in merito ai fini della pronuncia definitiva;
4) le osservazioni e documenti presentati oltre il termine perentorio non sono valutabili ai fini della definizione del procedimento amministrativo. Gli stessi vengono trasmessi agli uffici ed enti competenti per l’eventuale segnalazione di elementi utili all’adozione di provvedimenti di autotutela da parte dell’Amministrazione.
4. In relazione a quanto previsto al comma 2 lett. b) del presente articolo:
1) la richiesta di conferenza di servizi determina l’interruzione del procedimento originario e l’avvio della procedura prevista dal DPR 447/1998 e dagli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990;
2) alla conferenza di servizi ha diritto di partecipare l’interessato, anche mediante propri rappresentanti nonché gli altri soggetti legittimati alla partecipazione al procedimento amministrativo;
5. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni e proposte da parte dell’interessato è data ragione nella motivazione della comunicazione di conclusione del procedimento amministrativo ovvero nel verbale della conferenza di servizi.

ART. 3 - ACCORDI

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate nell’ambito del procedimento amministrativo di competenza dello Sportello Unico SUAP, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. Al fine di favorire la conclusione degli accordi, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

ART. 4 – CONFERENZA DI SERVIZI

1. Lo Sportello Unico SUAP può convocare la conferenza di servizi nei casi previsti:
a) dall’art. 14 comma 2 della legge 241/1990
b) dall’art. 14 comma 3 della legge 241/1990
c) dall’art. 14 comma 4 della legge 241/1990
d) dall’art. 14 bis della legge 241/1990
2. Lo Sportello Unico SUAP deve convocare la conferenza di servizi secondo quanto previsto dal DPR 447/1998:
a) nel caso in cui l’interessato ne faccia richiesta, nel termine perentorio di 20 giorni ai sensi dell’art. 2 del presente atto;
b) nel caso in cui l’interessato ne faccia richiesta a seguito della scadenza del termine massimo per il rilascio del provvedimento finale anche con riferimento ad uno o più endoprocedimenti;
3. La conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dallo Sportello Unico in accordo con le amministrazioni e gli interessati.





  • Data di inserimento: 06.10.09

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