Istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), per la difesa e la promozione delle colture, la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle culture territoriali. Approvazione regolamento e marchio di identificazione

  • Categoria: Regolamenti
  • Data di ultima modifica: 04.11.13

Scheda di dettaglio

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che è opportuno approvare un regolamento per l’istituzione del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), per la difesa e la promozione delle colture, la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle culture territoriali, per dare una risposta concreta alle richieste sempre più impegnative che provengono dal variegato mondo dei consumatori, ma soprattutto dotare il territorio di uno strumento che possa tutelare e valorizzare prodotti non denominati ed a rischio di estinzione;

Preso atto di quanto innanzi specificato.

CONSIDERATO che l’iniziativa per l’istituzione della DE.C.O. è ampiamente sostenuta dall’ANCI a livello nazionale, giusta nota informativa indirizzata dal Dipartimento Affari Generali ai Sindaci in data 16.05.2002;

RITENUTO di dover salvaguardare le peculiarità produttive ed organolettiche di alcuni prodotti locali, che costituiscono un patrimonio di valore economico e culturale del territorio;

RITENUTO opportuno istituire la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine per la valorizzazione di prodotti agro-alimentari locali;

RITENUTO, altresì, opportuno garantire i produttori del territorio e conseguentemente i consumatori sugli effettivi composti dei prodotti, attraverso apposito marchio di identificazione comunale, previa individuazione da parte di apposita commissione;

VISTA la bozza di Regolamento predisposta per “la valorizzazione delle attività agro-alimentari locali” e di istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);

DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;


IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. DI ISTITUIRE, come di fatto istituisce, la DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per la valorizzazione delle attività e dei prodotti agroalimentari;
2. DI APPROVARE il regolamento predisposto per “ la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali”, l’istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), composta da n. 12 articoli, il quale viene allegato al presente atto con la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE il marchio di identificazione di prodotto comunale, il quale viene allegato al presente atto con la lettera “B” per costituire parte integrante e sostanziale, sul retro del quale potranno essere fornite indicazioni sulla composizione del prodotto, sulla sua preparazione e sulla data di scadenza;
4. DI CEDERE a coloro che ne faranno richiesta e su presentazione di documentazione valida per la cessione della stessa, il marchio di identificazione di prodotto comunale di cui al precedente punto 3, stabilendo che se ne potrà chiedere l’utilizzo solo nel caso in cui i “prodotti base” provengano da una produzione seguita integralmente sul territorio, mentre per quelli derivanti da lavorazione, la base deve essere prevalentemente di prodotto locale;
5. DI GARANTIRE, attraverso il suddetto marchio, il consumatore della veridicità di quanto esposto nelle autodichiarazioni di produzione;
6. DI GARANTIRE i prodotti elaborati sul territorio da eventuali contraffazioni e diffidare chiunque possa inpossessarsene del nome,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA altresì

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto Legislativo n° 267/2000.




































CITTA’ DI MELISSANO
Provincia di Lecce




REGOLAMENTO COMUNALE PER

“La valorizzazione delle attività
Agro-alimentari tradizionali locali.
Istituzione della de.c.o.
Denominazione comunale di origine”




Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. …… del …………

INDICE


Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.
Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
Art. 5 – Utilizzo del marchio De.C.O.
Art. 6 - La struttura organizzativa
Art. 7 - Le iniziative comunali
Art. 8 - Le tutele e le garanzie
Art. 9 - Le attività di coordinamento
Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
Art. 11 – Norme finali


* * *


Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il Comune individua, ai sensi dell’art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell’art. 1 commi 5 e 9 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l’istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
c) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e di ricercare forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
d) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l’origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.





Art. 2
Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 6, un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica. Il Settore Sviluppo Economico predispone l’istruttoria delle domande e la Giunta Comunale, approva annualmente, con propria deliberazione, l’elenco ufficiale delle manifestazioni che ne abbiano i requisiti.
2. E’ previsto che l’iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi.

Art.3
Istituzione del Registro De.C.O.
Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

Art.4
Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
1. Le richieste di iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e d’ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l’attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fine dell’iscrizione. La Giunta Comunale approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta Comunale, nella quale sono rappresentati n.1 esperto del settore agro-alimentare, n.1 esperto del settore gastronomico locale, n. 2 rappresentanti del Comune. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato che nominerà di volta in volta un consulente scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, per ogni specifico settore oggetto di valutazione. Funge da segretario il responsabile del procedimento. La Commissione predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria all’iscrizione nel registro De.C.O. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l’iscrizione nel registro De.C.O.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi dell’utilizzo del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) di cui all’art. 1 c. 3 lettera d) del presente regolamento per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione. L’iscrizione nel registro De.C.O. avviene a cura del responsabile del procedimento ed è esente dalle spese di istruttoria.
5. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l’iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

Art. 5
Utilizzo del marchio De.C.O.
1. La Città di Melissano, proprietaria del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall’Amministrazione.
2. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all’Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l’utilizzo del marchio De.C.O. Il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O. deve comunicare al Comune il nominativo dell’acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L’istanza per l’ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull’imposta di bollo.
4.
Art.6
La struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nel Settore Sviluppo Economico.
2. Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.
Art. 7
Le iniziative comunali
1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
Art. 8
Le tutele e le garanzie
I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune perché connessi agli interessi di cui agli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 .
Art. 9
Le attività di coordinamento
Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.
Art. 10
Promozione di domande di registrazione ufficiale
1. Il Comune per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalle legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l’iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di cinque anni.


Art. 11
Norme finali
1. Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’albo Pretorio comunale, pubblicazione che avverrà contestualmente alla deliberazione che lo approva.










IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che è opportuno approvare un regolamento per l’istituzione del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), per la difesa e la promozione delle colture, la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle culture territoriali, per dare una risposta concreta alle richieste sempre più impegnative che provengono dal variegato mondo dei consumatori, ma soprattutto dotare il territorio di uno strumento che possa tutelare e valorizzare prodotti non denominati ed a rischio di estinzione;

Preso atto di quanto innanzi specificato.

CONSIDERATO che l’iniziativa per l’istituzione della DE.C.O. è ampiamente sostenuta dall’ANCI a livello nazionale, giusta nota informativa indirizzata dal Dipartimento Affari Generali ai Sindaci in data 16.05.2002;

RITENUTO di dover salvaguardare le peculiarità produttive ed organolettiche di alcuni prodotti locali, che costituiscono un patrimonio di valore economico e culturale del territorio;

RITENUTO opportuno istituire la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine per la valorizzazione di prodotti agro-alimentari locali;

RITENUTO, altresì, opportuno garantire i produttori del territorio e conseguentemente i consumatori sugli effettivi composti dei prodotti, attraverso apposito marchio di identificazione comunale, previa individuazione da parte di apposita commissione;

VISTA la bozza di Regolamento predisposta per “la valorizzazione delle attività agro-alimentari locali” e di istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);

DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;


IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. DI ISTITUIRE, come di fatto istituisce, la DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per la valorizzazione delle attività e dei prodotti agroalimentari;
2. DI APPROVARE il regolamento predisposto per “ la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali”, l’istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), composta da n. 12 articoli, il quale viene allegato al presente atto con la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE il marchio di identificazione di prodotto comunale, il quale viene allegato al presente atto con la lettera “B” per costituire parte integrante e sostanziale, sul retro del quale potranno essere fornite indicazioni sulla composizione del prodotto, sulla sua preparazione e sulla data di scadenza;
4. DI CEDERE a coloro che ne faranno richiesta e su presentazione di documentazione valida per la cessione della stessa, il marchio di identificazione di prodotto comunale di cui al precedente punto 3, stabilendo che se ne potrà chiedere l’utilizzo solo nel caso in cui i “prodotti base” provengano da una produzione seguita integralmente sul territorio, mentre per quelli derivanti da lavorazione, la base deve essere prevalentemente di prodotto locale;
5. DI GARANTIRE, attraverso il suddetto marchio, il consumatore della veridicità di quanto esposto nelle autodichiarazioni di produzione;
6. DI GARANTIRE i prodotti elaborati sul territorio da eventuali contraffazioni e diffidare chiunque possa inpossessarsene del nome,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA altresì

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto Legislativo n° 267/2000.




































CITTA’ DI MELISSANO
Provincia di Lecce




REGOLAMENTO COMUNALE PER

“La valorizzazione delle attività
Agro-alimentari tradizionali locali.
Istituzione della de.c.o.
Denominazione comunale di origine”




Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. …… del …………

INDICE


Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.
Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
Art. 5 – Utilizzo del marchio De.C.O.
Art. 6 - La struttura organizzativa
Art. 7 - Le iniziative comunali
Art. 8 - Le tutele e le garanzie
Art. 9 - Le attività di coordinamento
Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
Art. 11 – Norme finali


* * *


Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il Comune individua, ai sensi dell’art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell’art. 1 commi 5 e 9 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l’istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
c) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e di ricercare forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
d) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l’origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.





Art. 2
Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 6, un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica. Il Settore Sviluppo Economico predispone l’istruttoria delle domande e la Giunta Comunale, approva annualmente, con propria deliberazione, l’elenco ufficiale delle manifestazioni che ne abbiano i requisiti.
2. E’ previsto che l’iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi.

Art.3
Istituzione del Registro De.C.O.
Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

Art.4
Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
1. Le richieste di iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e d’ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l’attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fine dell’iscrizione. La Giunta Comunale approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta Comunale, nella quale sono rappresentati n.1 esperto del settore agro-alimentare, n.1 esperto del settore gastronomico locale, n. 2 rappresentanti del Comune. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato che nominerà di volta in volta un consulente scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, per ogni specifico settore oggetto di valutazione. Funge da segretario il responsabile del procedimento. La Commissione predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria all’iscrizione nel registro De.C.O. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l’iscrizione nel registro De.C.O.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi dell’utilizzo del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) di cui all’art. 1 c. 3 lettera d) del presente regolamento per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione. L’iscrizione nel registro De.C.O. avviene a cura del responsabile del procedimento ed è esente dalle spese di istruttoria.
5. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l’iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

Art. 5
Utilizzo del marchio De.C.O.
1. La Città di Melissano, proprietaria del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall’Amministrazione.
2. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all’Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l’utilizzo del marchio De.C.O. Il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O. deve comunicare al Comune il nominativo dell’acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L’istanza per l’ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull’imposta di bollo.
4.
Art.6
La struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nel Settore Sviluppo Economico.
2. Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.
Art. 7
Le iniziative comunali
1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
Art. 8
Le tutele e le garanzie
I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune perché connessi agli interessi di cui agli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 .
Art. 9
Le attività di coordinamento
Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.
Art. 10
Promozione di domande di registrazione ufficiale
1. Il Comune per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalle legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l’iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di cinque anni.


Art. 11
Norme finali
1. Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’albo Pretorio comunale, pubblicazione che avverrà contestualmente alla deliberazione che lo approva.










IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che è opportuno approvare un regolamento per l’istituzione del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), per la difesa e la promozione delle colture, la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle culture territoriali, per dare una risposta concreta alle richieste sempre più impegnative che provengono dal variegato mondo dei consumatori, ma soprattutto dotare il territorio di uno strumento che possa tutelare e valorizzare prodotti non denominati ed a rischio di estinzione;

Preso atto di quanto innanzi specificato.

CONSIDERATO che l’iniziativa per l’istituzione della DE.C.O. è ampiamente sostenuta dall’ANCI a livello nazionale, giusta nota informativa indirizzata dal Dipartimento Affari Generali ai Sindaci in data 16.05.2002;

RITENUTO di dover salvaguardare le peculiarità produttive ed organolettiche di alcuni prodotti locali, che costituiscono un patrimonio di valore economico e culturale del territorio;

RITENUTO opportuno istituire la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine per la valorizzazione di prodotti agro-alimentari locali;

RITENUTO, altresì, opportuno garantire i produttori del territorio e conseguentemente i consumatori sugli effettivi composti dei prodotti, attraverso apposito marchio di identificazione comunale, previa individuazione da parte di apposita commissione;

VISTA la bozza di Regolamento predisposta per “la valorizzazione delle attività agro-alimentari locali” e di istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);

DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;


IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. DI ISTITUIRE, come di fatto istituisce, la DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per la valorizzazione delle attività e dei prodotti agroalimentari;
2. DI APPROVARE il regolamento predisposto per “ la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali”, l’istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), composta da n. 12 articoli, il quale viene allegato al presente atto con la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE il marchio di identificazione di prodotto comunale, il quale viene allegato al presente atto con la lettera “B” per costituire parte integrante e sostanziale, sul retro del quale potranno essere fornite indicazioni sulla composizione del prodotto, sulla sua preparazione e sulla data di scadenza;
4. DI CEDERE a coloro che ne faranno richiesta e su presentazione di documentazione valida per la cessione della stessa, il marchio di identificazione di prodotto comunale di cui al precedente punto 3, stabilendo che se ne potrà chiedere l’utilizzo solo nel caso in cui i “prodotti base” provengano da una produzione seguita integralmente sul territorio, mentre per quelli derivanti da lavorazione, la base deve essere prevalentemente di prodotto locale;
5. DI GARANTIRE, attraverso il suddetto marchio, il consumatore della veridicità di quanto esposto nelle autodichiarazioni di produzione;
6. DI GARANTIRE i prodotti elaborati sul territorio da eventuali contraffazioni e diffidare chiunque possa inpossessarsene del nome,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA altresì

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto Legislativo n° 267/2000.




































CITTA’ DI MELISSANO
Provincia di Lecce




REGOLAMENTO COMUNALE PER

“La valorizzazione delle attività
Agro-alimentari tradizionali locali.
Istituzione della de.c.o.
Denominazione comunale di origine”




Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. …… del …………

INDICE


Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.
Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
Art. 5 – Utilizzo del marchio De.C.O.
Art. 6 - La struttura organizzativa
Art. 7 - Le iniziative comunali
Art. 8 - Le tutele e le garanzie
Art. 9 - Le attività di coordinamento
Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
Art. 11 – Norme finali


* * *


Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il Comune individua, ai sensi dell’art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell’art. 1 commi 5 e 9 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l’istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
c) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e di ricercare forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
d) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l’origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.





Art. 2
Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 6, un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica. Il Settore Sviluppo Economico predispone l’istruttoria delle domande e la Giunta Comunale, approva annualmente, con propria deliberazione, l’elenco ufficiale delle manifestazioni che ne abbiano i requisiti.
2. E’ previsto che l’iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi.

Art.3
Istituzione del Registro De.C.O.
Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

Art.4
Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
1. Le richieste di iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e d’ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l’attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fine dell’iscrizione. La Giunta Comunale approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta Comunale, nella quale sono rappresentati n.1 esperto del settore agro-alimentare, n.1 esperto del settore gastronomico locale, n. 2 rappresentanti del Comune. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato che nominerà di volta in volta un consulente scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, per ogni specifico settore oggetto di valutazione. Funge da segretario il responsabile del procedimento. La Commissione predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria all’iscrizione nel registro De.C.O. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l’iscrizione nel registro De.C.O.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi dell’utilizzo del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) di cui all’art. 1 c. 3 lettera d) del presente regolamento per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione. L’iscrizione nel registro De.C.O. avviene a cura del responsabile del procedimento ed è esente dalle spese di istruttoria.
5. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l’iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

Art. 5
Utilizzo del marchio De.C.O.
1. La Città di Melissano, proprietaria del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall’Amministrazione.
2. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all’Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l’utilizzo del marchio De.C.O. Il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O. deve comunicare al Comune il nominativo dell’acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L’istanza per l’ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull’imposta di bollo.
4.
Art.6
La struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nel Settore Sviluppo Economico.
2. Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.
Art. 7
Le iniziative comunali
1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
Art. 8
Le tutele e le garanzie
I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune perché connessi agli interessi di cui agli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 .
Art. 9
Le attività di coordinamento
Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.
Art. 10
Promozione di domande di registrazione ufficiale
1. Il Comune per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalle legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l’iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di cinque anni.


Art. 11
Norme finali
1. Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’albo Pretorio comunale, pubblicazione che avverrà contestualmente alla deliberazione che lo approva.










IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che è opportuno approvare un regolamento per l’istituzione del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), per la difesa e la promozione delle colture, la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle culture territoriali, per dare una risposta concreta alle richieste sempre più impegnative che provengono dal variegato mondo dei consumatori, ma soprattutto dotare il territorio di uno strumento che possa tutelare e valorizzare prodotti non denominati ed a rischio di estinzione;

Preso atto di quanto innanzi specificato.

CONSIDERATO che l’iniziativa per l’istituzione della DE.C.O. è ampiamente sostenuta dall’ANCI a livello nazionale, giusta nota informativa indirizzata dal Dipartimento Affari Generali ai Sindaci in data 16.05.2002;

RITENUTO di dover salvaguardare le peculiarità produttive ed organolettiche di alcuni prodotti locali, che costituiscono un patrimonio di valore economico e culturale del territorio;

RITENUTO opportuno istituire la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine per la valorizzazione di prodotti agro-alimentari locali;

RITENUTO, altresì, opportuno garantire i produttori del territorio e conseguentemente i consumatori sugli effettivi composti dei prodotti, attraverso apposito marchio di identificazione comunale, previa individuazione da parte di apposita commissione;

VISTA la bozza di Regolamento predisposta per “la valorizzazione delle attività agro-alimentari locali” e di istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);

DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;


IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. DI ISTITUIRE, come di fatto istituisce, la DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per la valorizzazione delle attività e dei prodotti agroalimentari;
2. DI APPROVARE il regolamento predisposto per “ la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali”, l’istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), composta da n. 12 articoli, il quale viene allegato al presente atto con la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE il marchio di identificazione di prodotto comunale, il quale viene allegato al presente atto con la lettera “B” per costituire parte integrante e sostanziale, sul retro del quale potranno essere fornite indicazioni sulla composizione del prodotto, sulla sua preparazione e sulla data di scadenza;
4. DI CEDERE a coloro che ne faranno richiesta e su presentazione di documentazione valida per la cessione della stessa, il marchio di identificazione di prodotto comunale di cui al precedente punto 3, stabilendo che se ne potrà chiedere l’utilizzo solo nel caso in cui i “prodotti base” provengano da una produzione seguita integralmente sul territorio, mentre per quelli derivanti da lavorazione, la base deve essere prevalentemente di prodotto locale;
5. DI GARANTIRE, attraverso il suddetto marchio, il consumatore della veridicità di quanto esposto nelle autodichiarazioni di produzione;
6. DI GARANTIRE i prodotti elaborati sul territorio da eventuali contraffazioni e diffidare chiunque possa inpossessarsene del nome,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA altresì

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto Legislativo n° 267/2000.




































CITTA’ DI MELISSANO
Provincia di Lecce




REGOLAMENTO COMUNALE PER

“La valorizzazione delle attività
Agro-alimentari tradizionali locali.
Istituzione della de.c.o.
Denominazione comunale di origine”




Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. …… del …………

INDICE


Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.
Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
Art. 5 – Utilizzo del marchio De.C.O.
Art. 6 - La struttura organizzativa
Art. 7 - Le iniziative comunali
Art. 8 - Le tutele e le garanzie
Art. 9 - Le attività di coordinamento
Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
Art. 11 – Norme finali


* * *


Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il Comune individua, ai sensi dell’art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell’art. 1 commi 5 e 9 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l’istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
c) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e di ricercare forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
d) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l’origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.





Art. 2
Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 6, un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica. Il Settore Sviluppo Economico predispone l’istruttoria delle domande e la Giunta Comunale, approva annualmente, con propria deliberazione, l’elenco ufficiale delle manifestazioni che ne abbiano i requisiti.
2. E’ previsto che l’iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi.

Art.3
Istituzione del Registro De.C.O.
Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

Art.4
Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
1. Le richieste di iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e d’ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l’attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fine dell’iscrizione. La Giunta Comunale approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta Comunale, nella quale sono rappresentati n.1 esperto del settore agro-alimentare, n.1 esperto del settore gastronomico locale, n. 2 rappresentanti del Comune. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato che nominerà di volta in volta un consulente scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, per ogni specifico settore oggetto di valutazione. Funge da segretario il responsabile del procedimento. La Commissione predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria all’iscrizione nel registro De.C.O. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l’iscrizione nel registro De.C.O.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi dell’utilizzo del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) di cui all’art. 1 c. 3 lettera d) del presente regolamento per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione. L’iscrizione nel registro De.C.O. avviene a cura del responsabile del procedimento ed è esente dalle spese di istruttoria.
5. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l’iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

Art. 5
Utilizzo del marchio De.C.O.
1. La Città di Melissano, proprietaria del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall’Amministrazione.
2. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all’Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l’utilizzo del marchio De.C.O. Il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O. deve comunicare al Comune il nominativo dell’acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L’istanza per l’ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull’imposta di bollo.
4.
Art.6
La struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nel Settore Sviluppo Economico.
2. Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.
Art. 7
Le iniziative comunali
1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
Art. 8
Le tutele e le garanzie
I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune perché connessi agli interessi di cui agli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 .
Art. 9
Le attività di coordinamento
Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.
Art. 10
Promozione di domande di registrazione ufficiale
1. Il Comune per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalle legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla
  • Data di inserimento: 06.10.09

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