OGGETTO: DETERMINAZIONE INDIRIZZI E CRITERI PER PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. R. N. 11/2001 E DEL REGOLAMENTO REG.LE N. 1/2004. APPROVAZIONE PIANO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMER

  • Categoria: Regolamenti
  • Data di ultima modifica: 04.11.13

Scheda di dettaglio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che il D.lgs. n.114/1998 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, all’art. 8 prevede che il Comune debba adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita (esercizi aventi superficie di vendita compresa fra 250 e 2500 mq.) e le relative norme sul procedimento;
- che la legge della Regione Puglia 1° agosto 2001, n. 11 “Nuova disciplina del commercio”, recante le norme attuative del D.lgs. 114/1998 sulla disciplina del commercio, prevede all’art. 15 (Strumenti comunali di programmazione e incentivazione) che i Comuni, entro centottanta giorni dall'emanazione del provvedimento attuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, si devono dotare di adeguati strumenti di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale. Con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina l'esercizio dell'attività commerciale, gli indirizzi di programmazione della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 41 della Costituzione, dei principi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, e dall'articolo 1336 del codice civile;
- che le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali interessate dal Piano commerciale sono le seguenti:
• medie strutture di vendita: con superficie di vendita compresa tra 251 e 1.500 mq così articolate:
1) M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 mq;
2) M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq;

- che il Regolamento Regionale 30 giugno 2004, n. 1 che prevede i requisiti e le procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita e all’art. 11 (Valutazione della programmazione delle medie strutture sovracomunali), limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, la valutazione prevista dall'art. 15 della legge n. 11/2004, degli effetti sovra comunali delle medie strutture di vendita di tipo M2, viene realizzata dai comuni all'interno dei propri criteri per il rilascio delle autorizzazioni, attraverso una valutazione della localizzazione dell'intervento, dei settori di vendita e del bacino d'utenza previsto; mentre all’art. 12 del presente Regolamento Reg.le sono previste le indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione comunale, con i quali si definiscono i parametri di sviluppo, di cui all'art. 15 lettera b) della legge, sulla base dei livelli di dotazione di medie strutture, dell'offerta commerciale del comune confrontata con quella dell'area e della Regione, delle esigenze di servizio delle diverse aree del territorio comunale e dell'evoluzione della domanda potenziale;

RITENUTO che gli indirizzi ed i criteri per programmare lo sviluppo delle medie strutture di
vendita correlati con le disposizioni degli strumenti urbanistici sugli insediamenti commerciali
sia atto di competenza del Consiglio Comunale

RITENUTO opportuno provvedere con il presente provvedimento ad approvare le "disposizioni
relative alle domande e al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per
medie e grandi strutture di vendita";

CONSIDERATO inoltre che l'articolo 8, 3° comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 prevede che: "Il Comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati
all'articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni
imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al c. 1”;
DATO ATTO che con nota del 29.11.2007, prot. n. 10930 questa Amministrazione provvedeva a richiedere formale parere alle seguenti associazioni: ASCOM – Confcommercio di Lecce, Confesercenti della provincia di Lecce, Federcommercio Puglia, FILCAMS Puglia, all’Associazione commercianti di Melissano “Novimmagine” e al Codacons sezione di Lecce;

PRESO ATTO che non sono pervenuti rilievi in merito, entro i 20 giorni successivi alla data di ricevimento della bozza, alle associazioni, termine fissato da questa Amministrazione Comunale;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge della Regione Puglia 1° agosto 2001, n. 11 “Nuova disciplina del commercio”;

VISTO il Regolamento Regionale 30 giugno 2004, n. 1 che prevede i requisiti e le procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Sviluppo Economico in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica;

Ad unanimità di voti favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE ai sensi dell'articolo 15 (Strumenti comunali di programmazione e incentivazione) della legge della regionale 1° agosto 2001, n. 11 “Nuova disciplina del commercio”, i criteri e le norme sul procedimento concernenti le domande e il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento delle medie strutture di vendita di tipologia M1 e M2 (con superficie di vendita compresa tra 251 e 1.500 mq), il testo composto da numero 2 capitoli, viene allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

























CITTA’ DI MELISSANO
Provincia di Lecce


Piano Commerciale per le Medie
Strutture di Vendita
Legge Regionale n° 11/2003
Regolamento Regionale n° 1/2004





















REDATTORE: DR. TOMMASO MANCO








CAPITOLO I
SINTESI NORMATIVA


1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La Costituzione italiana, all’art. 41, prevede che l’attività commerciale si fondi sul principio della libertà dell’iniziativa economica. Naturalmente il dettato costituzionale assume una rilevanza sociale ed economica se la legislazione di settore disciplina l’attività commerciale, fondata sulla libera iniziativa, in direzione di un più generale sviluppo del paese. In questa direzione si muoveva già la normativa nazionale, D.Lgs. n. 114/1998, ed ora la Legge Regionale n° 11/2003, emanata in attuazione del Titolo V della Costituzione che dà competenza esclusiva alle Regioni in materia di commercio, ed introduce importanti novità riguardanti l’esercizio delle attività commerciali.
In attuazione della L.R. n° 11/2003, art. 2, sono stati approvati i seguenti Regolamenti:
- N° 1/2004 “Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita”,
- N° 2/2004 “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”,
- N° 10/2004 “Modalità per l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio”,
- N° 11/2004 “Definzione di Comune a prevalente economia turistica e Città d’arte”,
- N° 12/2004 “Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”,
- N° 13/2004 “Modalità di attuazione e finanziamento dei Centri di Assistenza Tecnica”,
- N° 14/2004 “Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali”.
Le finalità della normativa, ai sensi dell’art. 3 della L.R., sono essenzialmente le seguenti:
a) trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e libera circolazione delle merci;
b) tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
c) efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) pluralismo e equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al ruolo delle piccole e medie imprese;
e) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 in materia di tutela del territorio e della Delibera di Giunta Reg.le 13 novembre 1989, n. 6320, relativa ai criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo, e della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio);
f) valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, e montane e rivitalizzazione della funzione commerciale all'interno dei centri storici.

I principi per il riordino delle attività economiche sono i seguenti:
1) principio di sussidiarietà dell’Ente Regione nei confronti dell’Ente locale, allo scopo di demandare alle autorità territorialmente competenti l’interpretazione e la razionalizzazione delle strutture commerciali;
2) principio della completezza, con il quale la Regione assume un ruolo riempitivo e di completamento per tutte quelle funzioni non espletate o non assegnate all’Ente locale;
3) principio di autonomia, regolamentare e di responsabilità,con il quale l’Ente locale assume centralità nel ruolo e nelle funzioni programmatiche, di indirizzo e amministrative del settore.
La disciplina si modella, quindi, sulle novità introdotte dalla normativa di settore e che, brevemente, qui di seguito vengono riportate:
- classificazione delle strutture di vendita;
- programmazione della rete distributiva;
- disciplina degli orari e cenni sulle modalità di vendita sottocosto.
Attraverso la classificazione delle strutture di vendita si è passati da un contingentamento di tipo merceologico ad un contingentamento di tipo dimensionale; infatti, la suddivisione merceologica è in due grandi aree: food e non food vale a dire, ALIMENTARE e NON ALIMENTARE; mentre la suddivisione di tipo dimensionale prevede tre tipologie di strutture di vendita:

a) ESERCIZI DI VICINATO;
b) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA;
c) GRANDI STRUTTURE DI VENDITA.

Con riferimento alla rete distributiva, si prevede che le Regioni effettuino la programmazione generale del commercio e che i Comuni adeguino e puntualizzino con appositi strumenti urbanistico–commerciali la disciplina di dettaglio (con particolare riferimento alla programmazione delle Medie e Grandi strutture di vendita, così come da Regolamento Regionale n° 1 del 30/06/2004).
Attraverso, infine, la regolamentazione degli orari e le disposizioni per le vendite sottocosto, il legislatore ha inteso allargare l’ambito di fruizione dei servizi commerciali da parte del cittadino, ed ha inteso rendere “certi” tempi e modalità delle vendite sottocosto.
Nel promuovere lo sviluppo delle medie strutture di vendita i comuni perseguono:
a) la modernizzazione del sistema distributivo e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di vendita;
b) il principio della libera concorrenza attraverso un. pluralità di alternative di scelta per gli operatori;
c) la nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione e razionalizzazione delle strutture distributive esistenti;
d) la qualificazione dei servizi per le zone periferiche e di nuovo insediamento;
e) l'adeguata previsione di aree e destinazioni d'uso compatibili con l’insediamento delle
strutture commerciali.

1.2 LA LEGGE REGIONALE N. 11 DELL’1 AGOSTO 2003
Con la L.R. n. 11/2003 la Regione Puglia disciplina, in attuazione del D.Lgs. n. 114/98, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva ed, in tale contesto, ha approva una serie di provvedimenti che riguardano, tra l’altro, gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita e le norme in materia di commercio su aree pubbliche.

DISPOSIZIONI GENERALI
Finalità principale alla base della programmazione regionale è l’inserimento graduale e razionale delle nuove Medie e Grandi strutture di vendita. Ciò è reso possibile attraverso l’art. 1 della L.R., comma 1, che stabilisce di consentire insediamenti commerciali ed interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 41 della Costituzione, nonché dai princìpi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, e dall'articolo 1336 del codice civile;

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA
All’art. 5 la L.R. conferma e puntualizza la classificazione delle medie e grandi strutture di vendita operata a livello nazionale, e individua le modalità per l’apertura di centri commerciali.

Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:
a) esercizi di vicinato: con superficie di vendita fino a 250 mq;
b) medie strutture di vendita: con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate:
1) M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 mq;
2) M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq;
3) M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1501 a 2.500 mq.;
c) grandi strutture di vendita: con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. Così articolate:
1) G1 grandi strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq;
2) G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 mq. Fino a
15.000 mq..

Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti:
a) strutture isolate: esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre
strutture commerciali con una superficie di vendita massima di 15.000 mq.;
b) centro commerciale: costituito da un'insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente con una superficie di vendita massima di 25.000 mq di cui almeno il 20 per cento destinato a esercizi di vicinato;
c) area commerciale integrata: un'area prevalentemente dedicata al commercio in cui esistono o vengono progettate una pluralità di medie e grandi strutture di vendita, anche insediate in unità edilizie autonome e realizzate in tempi diversi, configurabili come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti.

L’art. 8, che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, l’art. 11, che disciplina il sub–ingresso, e l’art. 12, che elenca i principi alla base della normativa per il commercio su aree pubbliche, chiudono la parte relativa alla programmazione della rete distributiva.

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Nell’art. 6 vengono fissati i requisiti soggettivi di accesso all’attività, alternativi:
a) aver frequentato un corso professionale per il commercio riconosciuto a livello regionale
ovvero essere almeno in possesso di un diploma di istituto secondario;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di
vendita all'ingrosso o al dettaglio o avere prestato la propria opera, per almeno due anni
nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività, in qualità di dipendente
qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente
o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dall'iscrizione all'INPS.


Per gli esercenti attività nel settore alimentare vengono definiti requisiti formativi
specifici.
Ai sensi dell’art. 8, con riferimento alle medie strutture di vendita, il Comune adotta
le norme sul procedimento concernenti le domande relative alle medie strutture; stabilisce
il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il
quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento
di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione
amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modifiche. A tal fine il Comune di Melissano adotta il termine legale di 90
giorni dalla data di ricevimento dell’istanza al protocollo dell’Ente per la conclusione del
procedimento. Il procedimento viene curato dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive. L'attivazione dell'autorizzazione per tali strutture deve essere effettuata integralmente entro un anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, pena la decadenza.
Particolare rilevanza assume l’art. 9 della L.R. n° 11/2003 che disciplina la possibilità di
rilasciare le autorizzazioni nei casi di concentrazione e accorpamenti di esercizi. In assenza
di strumenti comunali di programmazione sono sempre concesse, fino al raggiungimento di
una superficie di vendita massima di 1.500 mq.:
a) l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di
esercizi di vicinato operanti nello stesso comune da almeno tre anni. La superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati;
b) l'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso comune e operanti da almeno tre anni. La superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle medie strutture concentrate o accorpate.
Il trasferimento di sede di medie strutture nell'ambito del medesimo Comune è di norma sempre concesso, nell'osservanza della normativa urbanistica.
È fatto salvo il rispetto dei requisiti urbanistici e le dotazioni di parcheggi.




PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Negli artt. 12 e 13 sono racchiuse importanti indicazioni per i Comuni in materia di
formazione degli strumenti urbanistici (vedere anche l’art. 4 del Regolamento n. 1/2004, qualificazione, individuazione, previsione e riconversione delle aree ad uso commerciale per insediamenti di medie e grandi strutture di vendita) o di revisione degli stessi. Ai sensi dell’art. 12 i Comuni individuano le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale.
L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3 è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie. A tal fine la presentazione della domanda di autorizzazione per medie strutture di vendita deve avvenire in maniera coordinata con la richiesta del relativo titolo edilizio.

PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE
Gli artt. che vanno dal 15 al 17 entrano nel dettaglio della programmazione commerciale, stabilendo gli strumenti comunali di programmazione ed incentivazione, ed evidenziando la funzione “supplente” della Regione nel caso i Comuni non si dotino di appositi piani e provvedimenti che razionalizzano e disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita.

I comuni, in particolare, si dotano dei seguenti strumenti:
A) Documento di valutazione del commercio con i seguenti contenuti minimi:
1) un'analisi della rete commerciale costituita almeno dalla quantificazione degli esercizi di vicinato suddivisi per settore e dalla localizzazione e classificazione di ciascuna media o grande struttura esistente;
2) un'analisi delle previsioni del PRG vigente, consistente nella mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento;
3) una valutazione delle previsioni del PRG vigente rispetto ai criteri della presente legge;
4) l'individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo di cui agli articoli 16 e 17 della legge.



B) Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le
strutture di interesse locale.
Tali i criteri individuano, sulla base delle analisi e dell'evoluzione della domanda di beni e servizi del Comune, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative. Tali criteri devono essere rivisti ogni tre anni sulla base dell'evoluzione del quadro conoscitivo e delle potenzialità del mercato locale.

In proposito il Comune adotta i seguenti criteri per l’autorizzazione di una media struttura di vendita: ferma restando la compatibilità urbanistica, il criterio della priorità cronologica della ricezione dell’istanza al protocollo comunale, tenendo conto altresì degli eventuali procedimenti in essere. Per le istanze contestuali o che pervengano nel corso dello stesso mese, andrà data prevalenza alle strutture di dimensioni inferiori ed a quelle miste alimentari/non alimentari.

C) misure di promozione e sviluppo del commercio nelle aree a vocazione commerciale dei centri storici, delle aree urbane, dei centri di minor consistenza demografica e delle altre aree definite.
Il Comune individua, altresì, i centri storici e le aree urbane a consolidata presenza commerciale da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio. A tal fine può prevedere, in accordo con i soggetti interessati e le associazioni del commercio:
1) il divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici;
2) la possibilità di interventi in materia merceologica e qualitativa, anche con incentivi a marchi di qualità o di produzione regionale;
3) facilitazioni in materia di orari, apertura, vendite straordinarie e di occupazione di suolo pubblico nelle aree attigue ai pubblici servizi;
4) disposizioni particolari a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale;
5) di disporre misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario;
6) l'attuazione di azioni di promozione e di servizi urbani, anche mediante specifici progetti;
7) l'utilizzo della fiscalità locale, la monetizzazione o ridefinizione dei requisiti urbanistici,
facilitando, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, nonché l’eventuale divieto di cambi di destinazione d'uso da attività commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività.
In proposito, le aree urbane di interesse storico e commerciale corrispondono al centro storico di Melissano come indicato nella allegata planimetria. In tale zona non sono ammissibili medie strutture.

1.3 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA NEL REGOLAMENTO REGIONALE
N. 1 DEL 30 GIUGNO 2004

Con il Regolamento n. 1/2004 viene applicato quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 11/2003, ossia i requisiti e le procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita, in un’ottica di programmazione e riequilibrio territoriale delle stesse. L'articolazione delle strutture di vendita già definite all'art. 5 della L.R. 11/03 è specificata nell’art. 2 del Regolamento come segue:
- Centri commerciali: i centri commerciali come definiti ai commi 4 e 6 dell'art. 5 sono
così suddivisi:
a) di vicinato: composti da almeno una media struttura nei limiti della M2 e da esercizi di vicinato fino ad una superficie di vendita complessiva massima di 2.500 mq.;
b) di interesse locale: con una superficie complessiva massima di 4.000 mq. ed in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3;
c) intermedi: con superficie di vendita complessiva fino a 10.000 mq ed in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria "grandi strutture G1";
d) di interesse provinciale superficie di vendita superiore a 10.000 mq. fino al massimo di legge ed in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria "grandi strutture G2".
- Aree commerciali integrate: le aree commerciali integrate di cui al punto c) dell'art. 4 della L.R.n° 11/03 sono così classificate:
a) piccole: in un'area con una superficie territoriale non superiore a 2 Ha;
b) intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture
di tipo G2 del settore alimentare, in un'area con una superficie territoriale compresa tra 2 e 5 Ha;
c) di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 Ha di superficie territoriale.
L'autorizzazione all'insediamento o all'ampliamento di medie e grandi strutture deve essere preceduta da una valutazione che escluda l'esistenza o il formarsi, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, di un'area commerciale integrata, così come definita dalla lettera c), comma 4, dell'art. 5 della L.R. n° 11/03, per la quale è richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'intera area commerciale e la compatibilità con la programmazione regionale.

STANDARD DI PARCHEGGIO
Particolare attenzione viene rivolta alla dotazione del parcheggio a disposizione delle medie e grandi strutture di vendita.
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuove strutture comporta, oltre alla realizzazione degli standard urbanistici pubblici previsti dalla normativa vigente, la realizzazione dei seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a servizio dell'utenza, per ogni mq. di superficie di vendita.

Per le medie strutture di vendita

Mq. parcheggio/mq
sup. di vendita 251-600 mq.
superficie di vendita 601-1500 mq
superficie di vendita 1501-2500 mq
superficie di vendita
Alimentari e misti 0,7 mq 1 mq 1,5 mq

Beni persona 0,5 mq 0,8 mq 1 mq

Altri beni e beni a basso
impatto 0,4 mq 0,5 mq 0,8 mq



Per tali medie strutture i parcheggi di pertinenza dovranno essere realizzati entro un raggio di 200 m. dalla struttura. Ai fini del calcolo degli standard, nel caso in cui un esercizio possa mettere in vendita beni di più settori merceologici, si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.
Nel caso di ampliamento o trasformazione di strutture esistenti, il rispetto degli standard deve essere verificato rispetto alla sola superficie ampliata o modificata.
Ai sensi dell’art. 5, è previsto che, al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, i Comuni possano prevedere in determinati casi, attraverso modifiche alla propria strumentazione urbanistica e apposita regolamentazione, monetizzazioni e deroghe agli standard previsti.
Requisiti di accessibilità delle strutture: ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, la localizzazione delle strutture in relazione alla viabilità deve rispondere, oltre che a quanto previsto dalle procedure di valutazione, ai seguenti requisiti: per strutture di livello locale, medie strutture M3 alimentare, strutture G1 non alimentari: struttura raggiungibile direttamente, ingresso con proprie corsie di accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della struttura. Per strutture di vicinato: non sono previsti requisiti.



FASE TRANSITORIA
Ai sensi dell’art.8, fino a quando i comuni non abbiano provveduto all'adeguamento degli strumenti urbanistici sono comunque da considerare compatibili urbanisticamente le aree aventi i seguenti requisiti:
a) Per medie strutture di vendita di tipo M1 e M2: aree in cui sia comunque prevista negli strumenti urbanistici comunali, una destinazione d'uso commerciale, con esclusione di aree che, per dimensioni e capacità insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.
b) Per medie strutture di vendita di tipo M3: aree in cui sia comunque prevista negli strumenti urbanistici comunali, una destinazione d'uso commerciale e siano previste dai criteri per il rilascio di medie strutture di vendita di cui all'art. 15 lettere a) e b) della legge. Sono escluse le aree che, per dimensioni e capacità insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.
Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici, le strutture commerciali esistenti legittimamente insediate, sono considerate urbanisticamente idonee entro i limiti della tipologia dimensionale e dei settori merceologici autorizzati.

Nel Comune di Melissano sono già presenti n° 4 strutture di tipo M1:
- Imperial S.r.l., struttura alimentari per superficie complessiva di vendita di mq 380;
- Diesse S.r.l., struttura alimentari per superficie complessiva di vendita di mq 330;
- Sfera S.r.l., struttura Non alimentari per superficie complessiva di vendita di mq 282;
- Gest. Com. S.a.s., struttura alimentari per superficie complessiva di vendita di mq 380;

Occorre inoltre, tenere presente, che nel Comune di Melissano non vi sono presenti, strutture di tipo M2 e tutte le strutture di tipo M1 presenti sul territorio, sono come dimensione ai limiti minimi della tipologia, con una evidente carenza di assortimento merceologico.

INDICAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi dell’art. 9 i comuni nella predisposizione degli strumenti urbanistici e di programmazione tengono conto delle seguenti indicazioni:
a) il commercio di vicinato non richiede particolari requisiti di insediamento, anche se vanno valutate attentamente le previsioni all'interno di aree produttive e sono sconsigliate le ubicazioni isolate e nelle aree a destinazione agricola;
b) le medie di tipo M1 e M2 devono essere di norma localizzate, oltre che in complessi commerciali più articolati, all'interno del tessuto urbano esistente. La loro localizzazione nelle aree produttive extraurbane è normalmente compatibile solo limitatamente ai settori non alimentare, altri beni o a basso impatto.
L'area in cui l'insediamento è previsto deve essere urbanisticamente idonea cioè presentare i requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento riguardo all'accessibilità e alla possibilità di garantire adeguati standard urbanistici.
A tal proposito il Comune di Melissano non ha definito aree urbane specifiche da destinare alle medie strutture e la loro collocazione dovrà essere compatibile con lo strumento urbanistico vigente. Restano escluse: le zone A (centro storico), le zone E (agricole) e le zone F (attrezzature e servizi di interesse generale).
Ai sensi dell’art. 10, ai fini del contenimento nell'uso del territorio e la limitazione dell'impatto delle strutture commerciali, nella valutazione delle aree e dei progetti il comune terrà conto dei seguenti criteri:
a) favorire la realizzazione di parcheggi multi piano o interrati, nonché di parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità;
b) favorire l'insediamento di strutture che comportino l'uso di territorio urbanizzato utilizzando ad esempio gli ambiti di riqualificazione urbana;
c) nei centri storici e nelle aree di riqualificazione urbana destinare l'eventuale scomputo di oneri di urbanizzazione a fronte di realizzazione di opere di riqualificazione dell'area.

1.4 VENDITE STRAORDINARIE
All’art. 20 della L.R.11/03, è prevista una regolamentazione delle vendite straordinarie, per le quali si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Tale norma è stata portata ad esecuzione dal Regolamento n. 12/2004.
1) Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei settimane, in ogni periodo dell'anno esclusi il mese di dicembre e i trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione. L'operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune almeno quindici giorni prima della data in cui deve avere inizio.
Dalla data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.
E' fatto assoluto divieto dell'utilizzo della dizione "vendite fallimentari" o di fare qualsiasi riferimento, anche come termine di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.
2) Ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento, per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:
a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
c) le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
d) gli articoli sportivi;
e) le confezioni e i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio;
I Comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui sopra, sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le associazioni provinciali di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori maggiormente rappresentative. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune, almeno cinque giorni prima. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate nei periodi dal 7 gennaio al 28 febbraio successivo, e dal 15 luglio al 15 settembre successivo.
Le merci offerte a prezzi di saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali. Nel caso tale separazione non fosse possibile, queste ultime non possono essere poste in vendita. Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino più prezzi di vendita secondo la varietà degli articoli, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più alto con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica devono essere venduti a tale prezzo.
3) Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita salvaguardando la clausola del sottocosto. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni antecedenti i saldi, né durante i saldi stessi, né nei quaranta giorni prima di Natale. La durata massima della vendita promozionale non potrà superare i trenta giorni e non potrà, altresì, interessare articoli oggetto dell’immediata precedente vendita promozionale. Per l’effettuazione della vendita promozionale, l’esercente è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima.
4) Ai sensi dell’art. 2, in tutte le vendite straordinarie è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto. È fatto obbligo all’esercente di esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando, contenente gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita. La pubblicità relativa alle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata della iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità e ai prezzi. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all'esaurimento delle scorte. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale. Gli organi della vigilanza possono effettuare controlli per verificare se le scorte siano effettivamente esaurite. Gli organi di vigilanza possono comunque effettuare controlli presso i punti di vendita, anche avvalendosi di periti ed esperti iscritti negli albi presso i competenti tribunali,
appositamente incaricati. Per le violazioni di tali disposizioni, il Comune applica le sanzioni di cui all’art. 27 della L. R. n° 11/2003.


























CAPITOLO II

RILEVAZIONI – ANALISI

2.1 CRITERI E FONTI
I criteri usati per la redazione del Piano Commerciale delle Medie strutture di Vendita del Comune di Melissano, sono i seguenti:
- raccolta e analisi dei dati generali demografici e urbanistico territoriali;
- ricognizione e censimento delle strutture di vendita esistenti;
- rilevazioni delle superfici di vendita e classificazione macro merceologica (alimentare – non alimentare) e micro merceologica (per particolari e rilevanti attività merceologiche: prodotti alimentari, macellerie, pescherie, frutta e verdura, arredamento, abbigliamento e calzature, elettrodomestici, oreficerie, profumerie, vari);
- determinazione della resa per mq. delle strutture di vendita;
- rilevazione del reddito complessivo e pro capite nel Comune di Melissano;
- stima della capacità di attrazione e di fuga della domanda;
- analisi e determinazione dell’offerta;
- analisi e determinazione della domanda;
- valutazione e determinazione del fabbisogno di superfici di vendita suddiviso per
macro aree merceologiche;
- indirizzi e valutazioni urbanistico territoriali;
Le fonti da cui si è attinto per la redazione del Piano sono:
- l’ISTAT e Ministero dello Sviluppo Economico, per quanto riguarda i dati sul reddito;
- Regione Puglia Assessorato allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica sulle “propensioni” al consumo;
- Il Comune di Melissano ufficio demografico per i dati demografici e Sportello Unico per le Attività Produttive per i dati relativi alle caratteristiche merceologiche degli operatori;
- ISTAT e Istituto Tagliacarne sui dati macro economici del settore commercio;
- Ministero dello Sviluppo Economico per le informazioni generali sul comportamento dei consumatori.

TERRITORIO
Il Comune di Melissano è posto a 12 Km dalla costa jonica e precisamente nel tratto tra Gallipoli e Torre San Giovanni di Ugento, Nella nostra area, si è instaurato un complesso di relazioni e vincoli economici, sociali e culturali tali da permettere un rapido sviluppo industriale, l’economia della cosiddetta “Area di Casarano” di cui Melissano è parte attiva, infatti, ha il proprio punto di forza nella P.M.I. dei settori che operano in industrie tradizionali ( calzaturiero, tessile – abbigliamento, agro – alimentare, ecc…) la cui forte flessibilità ha permesso un’apertura verso i mercati esteri.
L’area produttiva del Comune di Melissano si è proposta in questi ultimi anni tra le aree a maggiore vocazione nella produzione di calze da uomo, passando da una vocazione agricola ad una prettamente artigianale, con una concentrazione di imprese nel settore della produzione di calze da uomo e nella produzione di vino ed olio di ottima fattura, questo ha permesso uno sviluppo localizzato diffuso che necessita di una politica articolata per sistemi territoriali di P.M.I., che potrà consentire ai imprenditori locali di adeguarsi allo scenario competitivo e di affrontare le sfide imposte dalla globalizzazione, una situazione cui può porre rimedio un incisivo intervento pubblico.
Ulteriore settore produttivo è l’agroalimentare come produzione di vino ed olio,
sviluppato attraverso grosse realtà cooperative che annoverano al proprio interno circa 1500 soci produttori provenienti da tutti i Comuni dell’area, e da una grossa azienda privata che produce, imbottiglia e commercializza un prodotto che viene esportato in tutta Europa.
Il restante tessuto produttivo è molto vario, infatti vi sono presenti imprese per la produzione di materassi e salotti, serre, carpenteria metallica e elevatori meccanici, imbottitura e complementi per materassi, calzature,ecc…

L’area P.I.P. del Comune di Melissano copre una superficie complessiva di
Ha 57 circa con dove vi sono presenti circa 120 imprese artigianali e industriali;
Inoltre bisogna considerare che tra le aree P.I.P. dell’area quella del Comune di Melissano è sicuramente la più infrastrutturata non solo per la presenza di servizi strutturali diretti (viabilità interna, energia elettrica, acqua e fogna) e alcune strutture logistiche in via di completamento (Consorzio S.I.M. Puglia, Sportello Unico Attività Produttive, Centro scalo merci FF.SS.EE.) e logisticamente meglio posizionata e facilmente raggiungibile in quanto situata a pochi metri dalla Strada Statale a scorrimento veloce Lecce – S.M. di Leuca, complementi infrastrutturali che sono di vitale importanza per uno sviluppo economico.
Inoltre Melissano, in questo ultimo periodo, beneficia di un notevole incremento, nel campo turistico, in quanto i turisti, pur frequentando le spiagge o i centri di divertimento posti sulla fascia ionica, preferiscono fare le loro spese nei negozi di Melissano, in quanto i prezzi sono sensibilmente più bassi rispetto ai negozi e supermercati che si trovano nei centri balneari o sulla costa.



POPOLAZIONE
Il dato sulla popolazione è il dato essenziale per effettuare ogni programmazione di tipo economico e/o territoriale. Per la redazione del Piano Commerciale rappresenta il punto centrale e fondamentale per determinare la disponibilità di reddito, per valutare la propensione al consumo e stimare la domanda, per quantificare e contingentare l’offerta ottimale.

Nella tabella 1 vengono riportati i dati demografici.

Dati
2006
Abitanti 7.446
Famiglie 2.646
N. componenti x famiglia 2,81


ANALISI DEI CONSUMI (DOMANDA)
L’analisi dei consumi è una fase essenziale per ogni studio di tipo economico che vuole rilevare e pianificare fabbisogni e strutture.
La conoscenza della qualità e della quantità dei consumi, insieme alla propensione al consumo, rappresenta la base per ogni valutazione di tipo economico e per ogni previsione di comportamento dei consumatori. Il consumatore varia il suo comportamento a seconda di variabili esogene (mode, convenienze, clima sociale, paure, aspettative, aspetti geografici, culturali e ambientali ecc.,) e di variabili endogene (reddito, imposizione fiscale, ecc.); e nell’ambito di stesse propensioni al consumo il consumatore modella il suo comportamento a seconda dei canali di commercializzazione scelti o in uso in un determinato periodo.
Nella pianificazione delle medie e grandi strutture di vendita si terrà conto solo della capacità di spesa in esercizi a posto fisso su aree private. Dalla combinazione tra i dati di stima, dati ISTAT e fonti dell’amministrazione finanziaria, sul reddito, sui consumi, sul risparmio e sulla ripartizione degli stessi consumi, si ricavano le seguenti informazioni.
Le tabelle 2 e 3 di seguito riportate evidenziano i dati sul consumo pro capite e globale nel Comune di Melissano nei settori considerati ai fine della pianificazione.
Tabella 2

CONSUMI ANNUI PRO CAPITE IN EURO

Abitanti al
31/12/2006 Famiglie Reddito pro capite Consumi totali Risparmio
Consumi Alimentari Abbigliamen.
Calzature
Mobili
Elettrodomes.
Casalinghi

Articoli
Vari

7.446 2.646 13.253,88 12.285,90 1.116,90 3.350,70 967,98 967,98 967,98

Tabella 3

CONSUMI ANNUI GLOBALI IN M/EURO

Abitanti al
31/12/2006 Famiglie Reddito globale

Consumi totali

Risparmio

Consumi Alimentari

Abbigliamen.
Calzature

Mobili
Elettrodomes.
Casalinghi
Articoli
Vari


7.446 2.646 67,01 61,06 6,08 12,32 4,92 4,92 4,92

Dai seguenti dati è possibile rilevare che il consumatore destina il 90% del proprio reddito al consumo. La parte di reddito destinata al consumo viene spesa utilizzando i seguenti canali di vendita nelle seguenti percentuali:

RIPARTIZIONE DELLA SPESA DEI CONSUMI RISPETTO AI CANALI DI
VENDITA
• 35% Medie strutture di Vendita
• 30% Esercizi di vicinato
• 20% Commercio su arre pubbliche
• 15% Fuga verso altri comuni
La parte destinata al risparmio è il 10% [fonti bancarie].

Non viene considerato, in questo studio, la parte dei consumi destinati ad altre
esigenze, né quelli orientati verso altri canali di commercializzazione come:
- commercio elettronico;
- esercizi pubblici;
- cooperative di consumo;
- autoconsumo;
- vendita per corrispondenza;
- vendita porta a porta.

Occorre inoltre, tenere presente che:
- nel territorio di Melissano, non vi è la presenza di una struttura commerciale di tipo M2, in grado di poter soddisfare le esigenze dei consumatori locali e non;
- nel Comune di Melissano vi è un’area PIP completamente infrastrutturata in grado di accogliere fisicamente una struttura di tipo M2, e che quindi risponde ai requisiti tecnico-urbanistici richiesti dalla normativa vigente per l’insediamento di tali strutture;
- Il territorio è servito dalla S.S. Lecce – Gallipoli – S. M. di Leuca, strada a scorrimento veloce che permette di raggiungere il centro abitato, dagli abitanti dei paesi vicini in pochi minuti, nei diversi punti di Melissano, attraverso l’utilizzo delle tre uscite esistenti.


ANALISI DELLA DOMANDA
Dopo aver quantificato in percentuale l’ammontare della spesa canalizzata verso le
medie strutture di vendita, determiniamo ora il valore potenziale della domanda:

Ammontare dei consumi totale canalizzato verso le medie strutture di vendita
(I dati sono stati estratti dagli Studi effettuati, sul territorio della Regione Puglia, dalla Società ISCOM
Group S.r.l. di Bologna. Tali Studi costituiscono l’aggiornamento del precedente lavoro effettuato da
Unioncamere, in collaborazione con l’Indis e l’Istituto Tagliacarte, e sono stati utilizzati come documento di
base della normativa di attuazione della riforma del commercio nella Regione Puglia).

35% x € 42.305.566,89 = Euro 14.806.948,41
(valore potenziale della domanda)

di cui:

Euro 4.442.084,52 per beni alimentari (circa il 30%)
Euro 3.701.737,11 per beni non alimentari (circa il 25%)
Euro 6.663.126,78 per altri consumi(circa il 45%)
TOTALE = € 14.806.948,41

Dal valore potenziale della domanda si arriva a quantificare la superficie di vendita
delle medie strutture, che può esprimere il Comune di Melissano, attraverso il rapporto con il
dato della resa per mq. delle superfici di vendita, distinte per settore alimentare e non
alimentare, rilevato dall’analisi delle medie strutture attualmente esistenti sul territorio.

Resa per mq. di superficie di vendita
Euro 1.745,48 per il settore alimentare
Euro 1.565,44 per il settore non alimentare


SUPERFICI TOTALI DISPONIBILI
4.442.084,52 / Euro 1.675,80 2.650,72 per il settore Alimentare
3.701.737,11 / Euro 1.565,44 = 2.364,66 Mq. per il settore Non Alimentare


RIEPILOGO SUPERFICI TOTALI DISPONIBILI 2006-2009


MQ. 2.650,00

S E T T O R I


MQ 2.364,00


Tale superficie è parzialmente assorbita dalle seguenti strutture presenti
Nel territorio del Comune di Melissano:
• N° 4 Medie Strutture di livello locale di tipo M1, già esistenti con superfici di vendita da 251 fino 600 mq., per un totale di mq. 1.372, di cui:
- N° 3 Medie Strutture per il Settore Alimentare pari a mq. 1.090,00;
- N° 1 Medie Strutture per il Settore Non Alimentare pari a mq. 282,00.
Pertanto, salvo differenti verifiche, la superficie disponibile e residua è pari a mq 3.642,00, di cui:
- mq 1.560,00 per il settore alimentare o misto;
- mq 2.082,00 per il settore non alimentare.
Alla luce dell’analisi socio-economica e dell’analisi della domanda, si dispone quanto segue che tale volume potrà essere destinato così come segue:
• n° 2 (due) strutture di tipo M1 per il Settore Non Alimentare con superfici di vendita da 250 mq fino a 600 mq.;
• n° 1 (una) struttura di tipo M1 per il Settore Alimentare e/o misto con superficie di vendita da 250 mq fino a 600 mq.;
• n° 1 (una) struttura di tipo M2 per il Settore Alimentare e/o misto con superficie di vendita da 601 fino a 1.500 mq.
da dislocare nel territorio secondo le compatibilità urbanistiche e secondo quanto previsto dal presente piano.
Le aree individuate come idonee dovranno essere in possesso dei requisiti relativi agli standard di parcheggio e di accessibilità.
Gli uffici comunali procedono al costante aggiornamento della superficie disponibile.
* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che il D.lgs. n.114/1998 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, all’art. 8 prevede che il Comune debba adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita (esercizi aventi superficie di vendita compresa fra 250 e 2500 mq.) e le relative norme sul procedimento;
- che la legge della Regione Puglia 1° agosto 2001, n. 11 “Nuova disciplina del commercio”, recante le norme attuative del D.lgs. 114/1998 sulla disciplina del commercio, prevede all’art. 15 (Strumenti comunali di programmazione e incentivazione) che i Comuni, entro centottanta giorni dall'emanazione del provvedimento attuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, si devono dotare di adeguati strumenti di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale. Con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina l'esercizio dell'attività commerciale, gli indirizzi di programmazione della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 41 della Costituzione, dei principi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, e dall'articolo 1336 del codice civile;
- che le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali interessate dal Piano commerciale sono le seguenti:
• medie strutture di vendita: con superficie di vendita compresa tra 251 e 1.500 mq così articolate:
1) M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 mq;
2) M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq;

- che il Regolamento Regionale 30 giugno 2004, n. 1 che prevede i requisiti e le procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita e all’art. 11 (Valutazione della programmazione delle medie strutture sovracomunali), limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, la valutazione prevista dall'art. 15 della legge n. 11/2004, degli effetti sovra comunali delle medie strutture di vendita di tipo M2, viene realizzata dai comuni all'interno dei propri criteri per il rilascio delle autorizzazioni, attraverso una valutazione della localizzazione dell'intervento, dei settori di vendita e del bacino d'utenza previsto; mentre all’art. 12 del presente Regolamento Reg.le sono previste le indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione comunale, con i quali si definiscono i parametri di sviluppo, di cui all'art. 15 lettera b) della legge, sulla base dei livelli di dotazione di medie strutture, dell'offerta commerciale del comune confrontata con quella dell'area e della Regione, delle esigenze di servizio delle diverse aree del territorio comunale e dell'evoluzione della domanda potenziale;

RITENUTO che gli indirizzi ed i criteri per programmare lo sviluppo delle medie strutture di
vendita correlati con le disposizioni degli strumenti urbanistici sugli insediamenti commerciali
sia atto di competenza del Consiglio Comunale

RITENUTO opportuno provvedere con il presente provvedimento ad approvare le "disposizioni
relative alle domande e al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per
medie e grandi strutture di vendita";

CONSIDERATO inoltre che l'articolo 8, 3° comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 prevede che: "Il Comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati
all'articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni
imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al c. 1”;
DATO ATTO che con nota del 29.11.2007, prot. n. 10930 questa Amministrazione provvedeva a richiedere formale parere alle seguenti associazioni: ASCOM – Confcommercio di Lecce, Confesercenti della provincia di Lecce, Federcommercio Puglia, FILCAMS Puglia, all’Associazione commercianti di Melissano “Novimmagine” e al Codacons sezione di Lecce;

PRESO ATTO che non sono pervenuti rilievi in merito, entro i 20 giorni successivi alla data di ricevimento della bozza, alle associazioni, termine fissato da questa Amministrazione Comunale;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge della Regione Puglia 1° agosto 2001, n. 11 “Nuova disciplina del commercio”;

VISTO il Regolamento Regionale 30 giugno 2004, n. 1 che prevede i requisiti e le procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Sviluppo Economico in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica;

Ad unanimità di voti favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE ai sensi dell'articolo 15 (Strumenti comunali di programmazione e incentivazione) della legge della regionale 1° agosto 2001, n. 11 “Nuova disciplina del commercio”, i criteri e le norme sul procedimento concernenti le domande e il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento delle medie strutture di vendita di tipologia M1 e M2 (con superficie di vendita compresa tra 251 e 1.500 mq), il testo composto da numero 2 capitoli, viene allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

























CITTA’ DI MELISSANO
Provincia di Lecce


Piano Commerciale per le Medie
Strutture di Vendita
Legge Regionale n° 11/2003
Regolamento Regionale n° 1/2004





















REDATTORE: DR. TOMMASO MANCO








CAPITOLO I
SINTESI NORMATIVA


1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La Costituzione italiana, all’art. 41, prevede che l’attività commerciale si fondi sul principio della libertà dell’iniziativa economica. Naturalmente il dettato costituzionale assume una rilevanza sociale ed economica se la legislazione di settore disciplina l’attività commerciale, fondata sulla libera iniziativa, in direzione di un più generale sviluppo del paese. In questa direzione si muoveva già la normativa nazionale, D.Lgs. n. 114/1998, ed ora la Legge Regionale n° 11/2003, emanata in attuazione del Titolo V della Costituzione che dà competenza esclusiva alle Regioni in materia di commercio, ed introduce importanti novità riguardanti l’esercizio delle attività commerciali.
In attuazione della L.R. n° 11/2003, art. 2, sono stati approvati i seguenti Regolamenti:
- N° 1/2004 “Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita”,
- N° 2/2004 “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”,
- N° 10/2004 “Modalità per l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio”,
- N° 11/2004 “Definzione di Comune a prevalente economia turistica e Città d’arte”,
- N° 12/2004 “Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”,
- N° 13/2004 “Modalità di attuazione e finanziamento dei Centri di Assistenza Tecnica”,
- N° 14/2004 “Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali”.
Le finalità della normativa, ai sensi dell’art. 3 della L.R., sono essenzialmente le seguenti:
a) trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e libera circolazione delle merci;
b) tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
c) efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) pluralismo e equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al ruolo delle piccole e medie imprese;
e) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 in materia di tutela del territorio e della Delibera di Giunta Reg.le 13 novembre 1989, n. 6320, relativa ai criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo, e della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio);
f) valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, e montane e rivitalizzazione della funzione commerciale all'interno dei centri storici.

I principi per il riordino delle attività economiche sono i seguenti:
1) principio di sussidiarietà dell’Ente Regione nei confronti dell’Ente locale, allo scopo di demandare alle autorità territorialmente competenti l’interpretazione e la razionalizzazione delle strutture commerciali;
2) principio della completezza, con il quale la Regione assume un ruolo riempitivo e di completamento per tutte quelle funzioni non espletate o non assegnate all’Ente locale;
3) principio di autonomia, regolamentare e di responsabilit&a
  • Data di inserimento: 06.10.09

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