IMU 2022 - Scadenze e modalità

IMU 2022 - Scadenze e modalità

Dettagli della notizia

ALIQUOTE IMU 2022

Con deliberazione n° 4 del 19/04/2022, il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022, confermando le stesse dell'anno 2021.

SCADENZE E PAGAMENTO IMU 2022

Si ricorda che il 16 giugno 2022 scade il termine per il pagamento della nuova IMU per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (seconde case, capannoni, negozi, alberghi, uffici, aree edificabili e terreni agricoli). Il calcolo dell'IMU dovuta in acconto per l'anno 2022 con scadenza il 16/06/2022 si deve eseguire versando il 50% di quanto pagato nel 2021. 

Il 16 dicembre 2022 scade invece il termine per il saldo e conguaglio IMU. 

Attenzione: il codice catastale del Comune di Melissano  è F109

NUOVA IMU 2020 - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI.

  • Nuova IMU su immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado: viene confermata una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9)
  • Nuova IMU Terreni agricoli: sono completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) con iscrizione previdenza agricola.
  • Nuova IMU immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
  • Esenzione della nuova IMU per le abitazioni principali: è esente l’abitazione principale del proprietario o usufruttuario o altro; per abitazione principale ai fini IMU deve intendersi solo l’abitazione dove risulta la residenza anagrafica e la dimora del proprietario e della famiglia. Non sono comunque esenti le abitazioni  di pregio di tipo signorile A/1, ville A/8 e castelli A/9.
  • Esenzione dell'IMU alla casa coniugale assegnata al coniuge: il coniuge non assegnatario è esente IMU, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con assegnazione del giudice della casa all’altro coniuge con figli minori.
  • Esenzione dell'IMU a personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia: è esente un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di Polizia, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

COME SI PAGA L’IMU

Modello di pagamento F24 e i Codici Tributo IMU: per consentire il versamento dell’IMU, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • Codice Tributo IMU 3912: per il versamento IMU su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE
  • Codice Tributo IMU 3914: per il versamento IMU per i terreni – COMUNE
  • Codice Tributo IMU 3916: per il versamento IMU per le aree fabbricabili - COMUNE
  • Codice Tributo IMU 3918: per il versamento IMU per gli altri fabbricati – COMUNE
  • Codice Tributo IMU 3925: per il versamento IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
  • Codice Tributo IMU 3930: per il versamento IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
  • Codice Tributo IMU 3939: per il versamento IMU immobili beni merce – COMUNE

L’importo minimo annuo da versare è pari a € 12,00

COME SI COMPILA IL MODELLO F24 PER PAGARE L’IMU. ISTRUZIONI ED INDICAZIONI

L’efficacia operativa di quanto previsto nella Risoluzione n.35/E del 12 aprile 2012 decorre dal 18 aprile 2012. La compilazione del modello F24 va effettuata direttamente dal contribuente avvalendosi anche dell’assistenza fiscale di Caf, Patronati o associazioni di categoria ecc, indicando i codici tributo relativi alla causale del versamento IMU, quindi per esempio se si tratta di abitazione principale e relative pertinenza come box o garage si dovrà indicare il codice Tributo 3912 nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

Codice ente/codice comune: riportare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze - Tabella Elenco Codici Catastali Comuni.

 

Il Codice ente riferito al Comune di MELISSANO è F109

Si ricorda che, dal 2013 se si possiedono immobili diversi dall’abitazione principale o in aggiunta, l’importo dell’IMU dovrà essere versato interamente al COMUNE ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale "D" per i quali la quota che dovrà essere versata allo STATO è pari all'aliquota del 7,6 per mille mentre al COMUNE viene riservata solamente la quota di imposta derivante dall'applicazione di un'aliquota superiore al 7,6 per mille. Ad esempio se il Comune ha fissato per i fabbricati D un'aliquota del 10 per mille allo Stato si verserà la parte di imposta fino al 7,6 per mille e al Comune la differenza di imposta tra il 10,00-7,6= (2,4 per mille).

COS'È L'IMU

L’IMU, “Imposta MUnicipale propria”, è una nuova imposta comunale introdotta dapprima con gli artt.8, 9 e 14 del D.Lgs.n°23 del 2011, che contiene la disciplina che ha dato origine all’imposta, la cui applicazione è stata successivamente anticipata al 1 gennaio 2012 con l’art.13 del D.L.n°201 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214.

La nuova imposta sostituisce la vecchia ICI e la componente immobiliare dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per gli immobili non locati.

La principale novità introdotta con il D.L. n°201 è che la nuova imposta è applicata a tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze.

I soggetti passivi tenuti al pagamento dell’IMU sono il proprietario di immobili o i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

La base imponibile su cui viene calcolata l’IMU è la stessa utilizzata per la vecchia ICI, e corrisponde al valore dell’immobile calcolato ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.n°504 del 30 dicembre 1992, vengono però modificati i moltiplicatori assegnati a ciascuna categoria catastale utilizzabili ai fini del calcolo.

Come si calcola

Il calcolo dell’IMU si esegue determinando dapprima la base imponibile, applicando a questa l’aliquota base o deliberata dal Comune e rapportando il prodotto alla quota e ai mesi di possesso.

La formula generale è:

(Base Imponibile X Aliquota% X Quota Possesso X Mesi Possesso) / 12

Calcolo della base imponibile

Il calcolo della base imponibile dipende dalla destinazione d’uso dell’immobile e dalle caratteristiche del possessore. Per i fabbricati iscritti in catasto il calcolo prevede che il valore sia pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti in dipendenza della categoria catastale:

  • Residenza (abitazioni)  da A/1 ad A/11 escluso A/10: Coeff. 160
  • Depositi C/2: Coeff. 160
  • Box e garage C/6: Coeff. 160
  • Tettoie: Coeff. 160
  • Fabbricati ad uso pubblico da B/1 a B/8: Coeff. 140
  • Laboratori C/3: Coeff. 140
  • Fabbricati per esercizi sportivi C/4: Coeff. 140
  • Uffici e studi privati A/10: Coeff. 80
  • Banche D/5: Coeff. 80
  • Fabbricati a destinazione industriale da D/1 a D/10 escluso D/5: Coeff. 65
  • Negozi C/1: Coeff. 55

Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal Reddito Dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per il coefficiente 135, eventualmente modificato a 110 se il possessore è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

La Rendita Catastale o il Reddito Dominicale da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli risultanti in catasto al 1° gennaio 2012.

Calcolo dell’imposta

L’imposta viene calcolata a partire dalla base imponibile determinata come detto in precedenza, applicando l’aliquota ordinaria o ridotta, eventualmente modificata in aumento o diminuzione da delibera comunale. L’imposta così determinata dovrà poi essere rapportata alla quota di possesso e ai mesi di possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni viene computato per intero.

DICHIARAZIONE IMU

Con decreto ministeriale del 30/10/2012 è stato approvato il modello, disponibile nella sezione "Allegati" di seguito, e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU.

Con decreto n. 35 dell'8/04/2013 è stato prorogato il termine di presentazione della Dichiarazione IMU: dai previsti 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione d'imposta, al nuovo termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione d'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Le dichiarazioni già presentate ai fini dell’imposta Comunale per gli immobili (ICI) valgono anche per l'IMU comprese le dichiarazioni sostitutive per inagibilità presentate fino a tutto il 2011. E’ confermata la normativa che esenta dall'obbligo dichiarativo le compravendite registrate in atti notarili. (art 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011).

Si precisa che la stessa dichiarazione, una volta compilata e stampata, dovrà essere  presentata all'Ufficio TRIBUTI secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente. 

Media

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su